10.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 16 ottobre 2008 — Emilia Flores Fanega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Bolumburu S.A.
(Causa C-452/08)
(2009/C 6/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Parti
Ricorrente: Emilia Flores Fanega
Altre parti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Bolumburu S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
Se la clausola 2, n. 6, della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE (1), debba essere interpretata nel senso che il rispetto dei diritti in via di acquisizione giunge a comprendere una pensione vitalizia per invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale, emersa nel periodo di fruizione di un permesso parentale della durata di un anno nella modalità di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, conseguente a malattia professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa per conto dell'impresa che concede il permesso e manifestatasi nel periodo di fruizione di tale permesso, tenendo conto del fatto che la copertura della prestazione spetta alla previdenza sociale in surrogazione del datore di lavoro, in forza dell'assicurazione obbligatoria per i casi derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il citato paragrafo debba interpretarsi nel senso che la garanzia ch'esso prevede risulta violata da una norma nazionale che, nel fissare l'importo della pensione di invalidità permanente per malattia professionale, prende in considerazione la retribuzione percepita dal lavoratore interessato e i contributi effettivamente versati a fronte della stessa nei dodici mesi antecedenti all'evento lesivo, per la maggior parte dei quali egli fruiva del citato permesso con un orario, una retribuzione e una base contributiva ridotta, senza prevedere alcun fattore correttivo che consenta di assicurare l'adempimento della finalità perseguita dalla norma comunitaria.
3)
In ogni caso, e indipendentemente dal tenore delle risposte alle precedenti questioni, se il n. 8 della summenzionata clausola della direttiva, nonché il n. 2 della clausola 4 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che le obbligazioni e gli orientamenti che stabiliscono sono incompatibili con una regola di calcolo come quella descritta.
4)
Indipendentemente dalla risposta alle questioni precedenti se l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale in combinato disposto con l'art. 5, debba essere interpretato nel senso che la parità di trattamento nel calcolo delle prestazioni osta a una modalità di calcolo come quella di cui trattasi, tenuto conto che, secondo i dati statistici, sono le lavoratrici donne ad avvalersi in modo preponderante della modalità di congedo parentale indicato.
(1) Concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4).
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