7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/12
Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-455/08)
(2009/C 32/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos, M. Konstantinidis e D. Kukovec, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, con l'art. 49 dello S.I. (Statutory Instrument) n. 329 del 2006 — atto con cui l'Irlanda ha trasposto la direttiva 2004/18/CE (1) — e con l'art. 51 dello S.I. n. 50 del 2007 — atto con cui l'Irlanda ha trasposto la direttiva 2004/17/CE (2) — le regole che disciplinano la notifica agli offerenti delle decisioni di aggiudicazione delle autorità aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, e delle motivazioni di tali decisioni, sono state stabilite dall'Irlanda in modo tale che, in pratica, al momento in cui gli offerenti sono pienamente informati delle ragioni del rigetto della loro offerta, il termine di sospensione per la conclusione del contratto è già scaduto;
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in tal modo, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva 89/665/CEE (3) e degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva 92/13/CEE (4), come interpretate dalla Corte di giustizia nella sentenze pronunciate nelle cause C-81/98 (5) («sentenza Alcatel») e nella causa C-212/02 (6) (sentenza «Commissione/Austria»).
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condannare l'Irlanda alle spese.
Motivi e principali argomenti
S.I. irlandese n. 329
L'art. 49 dello S.I. n. 329 irlandese, che è l'atto di trasposizione della direttiva 2004/18/CE, dispone che gli offerenti siano informati della decisione di aggiudicazione mediante i mezzi di comunicazione più celeri non appena ciò sia possibile dopo l'adozione della decisione da parte dell'autorità aggiudicatrice. A decorrere dalla data in cui gli offerenti sono stati informati della decisione di aggiudicazione, il periodo di sospensione, che deve necessariamente intercorrere prima della conclusione del contratto, deve essere di almeno 14 giorni.
Ai sensi della legislazione irlandese, tuttavia, l'autorità aggiudicatrice è tenuta a fornire i motivi del rigetto di un'offerta solo al momento in cui riceve una richiesta in proposito. L'autorità aggiudicatrice deve fornire i motivi «non appena possibile e, in ogni caso, al massimo entro 15 giorni». Secondo la Commissione ciò significa che, al momento in cui un offerente scartato sia pienamente informato dei motivi di rigetto della sua offerta, il periodo sospensivo può essere già trascorso.
Per rispondere ai criteri risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sentenze Alcatel e Commissione/Austria è essenziale garantire che la decisione di aggiudicazione sia motivata a tempo debito affinché possa essere oggetto di un ricorso effettivo, avviato entro il periodo sospensivo. La Commissione sostiene che le norme irlandesi non sono conformi a tale requisito, in quanto non garantiscono che gli offerenti siano informati dei motivi di rigetto della loro offerta a tempo debito e ben prima della scadenza del periodo sospensivo. Ciò ostacola il diritto degli offerenti a disporre di mezzi di ricorso efficaci, come prescrive la direttiva 89/665/CE.
S.I. irlandese n. 50 del 2007
Ai sensi dell'art. 51 dello S.I. n. 50 del 2007, che è l'atto di trasposizione della direttiva 2004/17/CE, quando danno comunicazione agli offerenti della decisione di aggiudicazione, gli enti aggiudicatori devono indicare agli offerenti scartati «il motivo principale, o i motivi principali, per cui l'offerta non è quella prescelta». Le «caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta» saranno comunicati dall'ente aggiudicatore agli offerenti scartati «non appena possibile e, in ogni caso, al massimo entro 15 giorni» dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Il periodo sospensivo è di 14 giorni a decorrere dalla notifica della decisione di aggiudicazione. A parere della Commissione ciò comporta che, al momento in cui un offerente scartato è pienamente informato dei motivi di rigetto della sua offerta, il periodo sospensivo potrebbe essere già trascorso.
La Commissione sostiene che, con riferimento alle procedure di aggiudicazione rientranti nell'ambito delle direttive 2004/18/CE e 1992/13/CEE, la normativa irlandese fissa le norme per la comunicazione agli offerenti in modo tale da limitare il diritto degli offerenti scartati a disporre di mezzi di ricorso efficaci e non è conforme alle vigenti direttive sulle modalità di ricorso, ovvero le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE, come interpretate dalla Corte di giustizia.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).
(3) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).
(4) Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14).
(5) Sentenza 28 ottobre 1999, causa C-81/98, Alcatel e a., Racc. pag. I-7671.
(6) Sentenza 24 giugno 2004, causa C-212/02, Commissione/Austria.
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