24.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 19/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin Käräjäoikeus (Finlandia) il 4 novembre 2008 — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj
(Causa C-471/08)
(2009/C 19/22)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Helsingin Käräjäoikeus
Parti
Ricorrente: Sanna Maria Parviainen
Convenuta: Finnair Oyj
Questioni pregiudiziali
Se l'art. 11, punto 1, della direttiva sulla protezione della gravidanza (1) debba essere interpretato nel senso che, in base alla direttiva stessa, una lavoratrice che, a causa della gravidanza, è stata adibita a mansioni a cui corrisponde una retribuzione inferiore, deve ricevere una retribuzione della stessa entità di quella che percepiva in media prima del suo trasferimento. Se a tal fine sia rilevante il tipo di indennità che veniva corrisposta alla lavoratrice in aggiunta alla retribuzione base e quale ne fosse il fondamento.
(1) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). GU L 348, pag. 1.
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