7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/13
Ricorso proposto il 4 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-474/08)
(2009/C 32/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e B. Schima, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
—
Constatare che il Regno del Belgio,
non avendo previsto che i casi di rifiuto di accesso al sistema di distribuzione o di trasmissione possano essere deferiti all'autorità di regolamentazione, la quale adotta una decisione produttiva di effetti vincolanti entro un termine di due mesi, ai sensi dell'art. 23, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1)
ed avendo sottratto taluni elementi determinanti ai fini del calcolo delle tariffe alle competenze dell'autorità di regolamentazione previste all'art. 23, n. 2, della direttiva 2003/54/CE,
è venuto meno agli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva.
—
condannare Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
In primo luogo, la Commissione sostiene che sia mancata la trasposizione nel diritto belga dell'art. 23, n. 5, della direttiva 2003/54/CE. Infatti, le disposizioni pertinenti della legge belga relativa all'organizzazione del mercato dell'energia elettrica sono talmente generali da non consentire di stabilire con certezza se esista o meno un diritto di ricorso individuale contro le decisioni di rifiuto di accesso al sistema di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica. In particolare, tali disposizioni non prevedono un iter procedimentale preciso, né alcun termine relativo alla decisione dell'autorità di regolamentazione, nella fattispecie, la Commissione nazionale di regolamentazione dell'energia elettrica (CRE).
In secondo luogo, la ricorrente contesta al convenuto la violazione dell'art. 23, n. 2, della direttiva 2003/54/CE in quanto ha conferito al Re, ossia a un'autorità diversa dalla CRE, il potere di fissare talune regole particolari aventi ad oggetto gli ammortamenti e il margine di guadagno relativi agli investimenti di interesse nazionale e di interesse europeo. Siffatta procedura contrasta con l'articolo menzionato, poiché non sembra che l'autorità di regolamentazione abbia, in quelle due ipotesi, alcuna influenza sulle metodologie usate per calcolare o stabilire le tariffe di trasmissione e di distribuzione.
(1) GU L 176, pag. 37.
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