7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/13
Ricorso proposto il 5 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-475/08)
(2009/C 32/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e B. Schima, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
—
Constatare che il Regno del Belgio, non avendo
designato i gestori del sistema, come previsto dall'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (1);
previsto soltanto un accesso regolamentato dei terzi alla rete, bensì anche un accesso negoziato, contrariamente al combinato disposto degli artt. 18 e 25, n. 2, della direttiva 2003/55/CE, e
trasposto l'art. 22, nn. 3, lett. d) ed e), e 4, della direttiva 2003/55,
è venuto meno agli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva.
—
condannare Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso.
Anzitutto, essa contesta al convenuto di non avere designato i gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio del gas e dei terminali di gas naturale liquefatto, come previsto dagli artt. 7 e 11 della direttiva 2003/55/CE.
Inoltre, essa contesta al convenuto di aver creato una situazione di incertezza giuridica nei confronti dei nuovi entranti, là dove ha dato l'impressione che l'accesso negoziato alla rete costituisca un'alternativa all'accesso regolamentato. Orbene, risulta chiaramente dagli artt. 18 e 25, n. 2, della direttiva 2003/55/CE che l'accesso regolamentato rappresenta la sola possibilità di accesso dei terzi alla rete e che spetta esclusivamente all'autorità di regolamentazione fissare o approvare, prima della loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le tariffe.
Da ultimo, la Commissione sostiene che il convenuto, avendo esonerato dall'applicazione della direttiva taluni nuovi grandi impianti di gas naturale, non avrebbe trasposto in modo corretto l'art. 22, n. 3, lett. d), della direttiva, nella parte in cui concerne l'obbligo di pubblicazione della decisione, e l'art. 22, n. 3, lett. e), della medesima direttiva, relativo all'obbligo di consultare gli altri Stati membri o le altre autorità di regolamentazione interessate nei casi di interconnessione di tali infrastrutture. Oltre a ciò, il convenuto non ha previsto nel diritto nazionale l'obbligo di notificare senza indugio alla Commissione la decisione relativa a una deroga siffatta, unitamente a tutte le altre informazioni utili ad essa pertinenti, ai sensi dell'art. 22, n. 4, della direttiva.
(1) GU L 176, pag. 57.
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