24.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 19/15
Impugnazione proposta il 10 novembre 2008 dalla Alcon Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T-106/07, Alcon Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-481/08 P)
(2009/C 19/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alcon Inc. (rappresentante: M. Graf, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza e la decisione impugnate;
—
condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:
—
travisamento dei fatti e delle prove, in quanto i consumatori interessati sono consumatori normali. Questa è una questione di diritto che dev'essere decisa dalla Corte anche se l'argomento è stato sollevato per la prima volta nel corso della procedura orale, «da mihi facta, dabo tibi ius».
—
Errata applicazione ed interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1) e travisamento dei fatti e delle prove in quanto, evidentemente, è stata presa in considerazione soltanto la pronuncia in lingua inglese dei marchi «Bio Visc» e «DUOVISC», e non quella in lingua francese.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy