7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/15
Ricorso proposto il 10 novembre 2008 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-482/08)
(2009/C 32/24)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente, T. Ward, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/633/GAI, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (1);
—
stabilire, in seguito all'annullamento della decisione riguardante l'accesso della polizia al VIS, che le sue disposizioni continueranno ad applicarsi, tranne laddove esse abbiano l'effetto di escludere il Regno Unito dalla partecipazione all'applicazione della decisione sull'accesso della polizia al VIS;
—
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Al Regno Unito è stato negato il diritto di partecipare all'adozione della decisione concernente l'accesso della polizia al VIS, dato che il Consiglio ha ritenuto che il provvedimento costituisca uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non prende parte — vale a dire la politica comune in materia di visti. Di conseguenza, il Consiglio ritiene che il Regno Unito non sia vincolato alla decisione o soggetto alla sua applicazione.
Il Regno Unito replica che il Consiglio ha ritenuto a torto che la decisione costituisca uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non prende parte. La decisione sull'accesso della polizia al VIS non rappresenta uno sviluppo della politica comune in materia di visti, ma, piuttosto, una misura di cooperazione di polizia. Né lo scopo né il contenuto della decisione in materia di accesso della polizia al VIS si riferiscono alla politica comune in materia di visti. Essa, piuttosto, ha interamente ad oggetto lo scambio di informazioni tra le autorità competenti per i visti, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Ciò si riflette nella scelta del fondamento normativo da parte del Consiglio, vale a dire gli artt. 30, n. 1, lett. b), e 34, n. 2, lett. c), UE.
La domanda d'annullamento della decisione riguardante l'accesso della polizia al VIS si fonda, di conseguenza, sul fatto che escludere il Regno Unito dal processo di adozione costituisce una violazione di forme sostanziali e/o una violazione del Trattato, ai sensi dell'art. 35, n. 6, UE.
(1) GU L 218, pag. 129.
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