21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/26
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Innsbruck (Austria) il 12 ottobre 2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol
(Causa C-486/08)
(2009/C 44/44)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgerichts Innsbruck
Parti
Ricorrente: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols
Resistente: Land Tirol
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con la clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale 6 giugno 1997, introdotto con la direttiva 15 dicembre 1997, 97/81/CE (1), relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, il fatto che i lavoratori assunti con contratto di diritto privato da enti locali o da aziende pubbliche con orario di lavoro inferiore a dodici ore settimanali (il 30 % dell'orario lavorativo normale) ricevano un trattamento meno favorevole, rispetto ad analoghi lavoratori a tempo pieno, con riguardo alla retribuzione, all'inquadramento, al riconoscimento dell'anzianità pregressa, alle ferie, alle indennità speciali, alla retribuzione delle ore straordinarie, etc.
2)
Se il principio del pro rata temporis sancito dalla clausola 4, n. 2, di detto accordo quadro debba essere interpretato nel senso che osti ad una norma nazionale, quale il § 55, quinto comma, L VBG, a termini del quale, in caso di modificazione del volume orario dell'attività lavorativa, la parte delle ferie non ancora utilizzata debba essere adattata al nuovo orario in misura proporzionale, con la conseguenza che un lavoratore, il cui orario di lavoro a tempo pieno venga ridotto a tempo parziale, si vedrà ridotto il diritto al periodo di ferie maturato durante il periodo di attività lavorativa a tempo pieno ovvero la relativa indennità ferie gli verrà corrisposta quale lavoratore ad orario ridotto.
3)
Se sia in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, introdotto con la direttiva 28 giugno 1999, 1999/70/CE (2), relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, una norma nazionale quale il § 1, secondo comma, lett. m), L VBG, a termine della quale il lavoratore occupato per una durata massima di sei mesi ovvero solo occasionalmente riceve un trattamento meno favorevole rispetto ad analoghi lavoratori a tempo indeterminato con riguardo alla retribuzione, all'inquadramento, al riconoscimento dell'anzianità pregressa, alle ferie, alle indennità speciali, alla retribuzione delle ore straordinarie, etc.
4)
Se sussista una discriminazione indiretta basata sul sesso, ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva 5 luglio 2006, 2006/54/CE (3), riguardante la parità di trattamento, per il fatto che i lavoratori che si avvalgano del congedo parentale per la durata legalmente prevista di due anni perdano, decorso il periodo di congedo stesso, il diritto alle ferie maturato ex lege nell'anno precedente alla nascita, trattandosi, per quanto attiene ai lavoratori interessati, prevalentemente (97 %) di donne.
(1) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
(3) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
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