7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/17
Impugnazione proposta il 17 settembre 2008 dalla Prana Haus GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 settembre 2008, causa T-226/07, Prana Haus GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-494/08 P)
(2009/C 32/26)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Prana Haus GmbH (rappresentante: avv. N. Hebeis)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 settembre 2008, causa T-226/07, Prana Haus GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
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Condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese processuali.
Motivi e principali argomenti
L'oggetto della controversia risiede nella questione se la denominazione «PRANAHAUS» per i prodotti «supporti per la riproduzione del suono o delle immagini già incisi; stampati» e per i «servizi di vendita al dettaglio (…) per prodotti di uso quotidiano» sia idonea a essere tutelata come marchio. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che «PRANAHAUS» costituisca un'indicazione la quale contraddistingue i suddetti prodotti e servizi in modo diretto e concreto.
Con la presente impugnazione, la ricorrente fa valere la violazione dell'impedimento assoluto alla registrazione della descritta indicazione previsto all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato la nozione giuridica «per designare» di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), in modo eccessivamente ampio rispetto alla formulazione della disposizione ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ancora, la ricorrente censura l'erroneità dell'esame compiuto sulla questione se la denominazione «PRANAHAUS» comporti un riferimento sufficientemente diretto e concreto ai suddetti prodotti e servizi, in modo tale che il pubblico destinatario veda in essa «in modo diretto e intuitivo» un «contrassegno» di tali prodotti e servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c). In tale ambito, il Tribunale non avrebbe considerato che sono necessari diversi e complessi ragionamenti per poter riconoscere nella denominazione «PRANAHAUS» anche solo un significato nascosto. Nel medesimo contesto, inoltre, non sarebbero stati presi in considerazione taluni fatti decisivi, con conseguente travisamento dei fatti. Oltre a ciò, il Tribunale avrebbe omesso di motivare, come sarebbe stato necessario, in che misura la denominazione «PRANAHAUS» sia idonea a descrivere i prodotti e servizi concreti. Da ultimo, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza della Corte di giustizia allorché ha ritenuto che sussista un imperativo di disponibilità del contrassegno «PRANAHAUS» per il concorrente.
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