1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/9
Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca
(Causa C-507/08)
2009/C 102/12
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito, J. Javorský e K. Walkerová, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
—
Dichiarare che, non avendo eseguito la decisione della Commissione, del 7 giugno 2006, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a. s. [notificata con il numero C(2006) 2082 (1)], la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 249, quarto comma, CE e dell’art. 2 della decisione medesima;
—
condannare la Repubblica slovacca alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con la decisione del 7 giugno 2006, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a. s., la Commissione ha dichiarato che le misure di favore accordate dalla Repubblica slovacca alla società Frucona Košice, a. s., costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e che tale aiuto non è compatibile con il mercato comune. Contestualmente la Commissione ha intimato alla Repubblica slovacca di adottare tutte le misure necessarie per recuperare dalla beneficiaria l’aiuto illegale stanziato.
L’aiuto concesso alla società Frucona non è stato ancora restituito.
L’aiuto di Stato alla società Frucona è consistito nella cancellazione di un debito fiscale approvata dal tribunale nell’ambito di una procedura di concordato. La Repubblica slovacca ha chiesto in giudizio la restituzione dell’aiuto illegale. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con l’argomento, tra gli altri, che il debito della società Frucona nei confronti dell’Ufficio delle imposte si era estinto ex lege. Il giudice d’appello ha confermato la sentenza emessa in prima istanza dichiarando, inter alia, che non è possibile riesaminare un concordato ormai omologato perché, come res iudicata, esso dev’essere rispettato da tutti gli organi, compreso il giudice d’appello, e che la decisione della Commissione ha disatteso le norme di diritto interno che regolano il conflitto tra procedura concorsuale e procedura esecutiva.
Le pronunce di entrambi i giudici ostano all’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.
Non è sufficiente che la Repubblica slovacca abbia fatto ricorso a tutti i mezzi a sua disposizione. Il risultato che il dispiego di tali mezzi deve produrre è l’esecuzione effettiva ed immediata della decisione; se tale esecuzione manca, la Repubblica slovacca è inadempiente ai propri obblighi. L’inadempimento dello Stato membro all’obbligo di recupero è accertato se le azioni che esso ha intrapreso non sono riuscite ad assicurare l’effettiva restituzione della somma di cui trattasi.
(1) GU L 112, del 30.4.2007, pag. 14.
Full & Egal Universal Law Academy