7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/19
Ricorso proposto il 26 novembre 2008 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 9 settembre 2008, causa T-143/08, Marcuccio/Commissione
(Causa C-513/08 P)
(2009/C 32/31)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
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1. In ogni caso:
(1.a)
annullare in toto l'ordinanza impugnata;
(1.b)
dichiarare perfettamente ricevibile il ricorso de quo;
ed inoltre:
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2/A. in via principale: (2/ A.1) annullare la decisione controversa; (2/A.2) annullare, nella misura del necessario, il conteggio n. 58; (2/A.3) annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo de quo; (2/A.4) condannare la convenuta, ai titoli di cui in epigrafe, a corrispondere al ricorrente la somma di 324,09 EUR (diconsi euro trecentoventiquattro/09), ovvero quelle somme superiori o inferiori a quella immediatamente suindicata che codesta E Corte vorrà ritenere giuste ed eque; (2/A.5) condannare la convenuta, nella misura del necessario, a corrispondere all'attore quanto, in conformità alle norme applicabili alla fattispecie, gli è dovuto e non gli è stato ancora rimborsato del costo della visita medica del 28 settembre 2005; (2/A.6) condannare la convenuta a versare al ricorrente gli interessi di mora sulle somme di cui agli immediatamente precedenti punti 2/A.4 e 2/A.5 di questo ricorso d'appello, nella misura la capitalizzazione il dies a quo ed il dies ad quem determinati secondo quanto leggesi negli atti della causa de qua; (2/A.7) condannare la convenuta a rifondere all'attore tutte le spese diritti ed onorari di procedura;
ovvero,
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2/B. in via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito alla medesima.
Motivi e principali argomenti
1.
Snaturamento e travisamento dei fatti nonché delle affermazioni del ricorrente nei suoi scritti, conseguenti anche ad inesattezza materiale degli accertamenti svolti dal Tribunale (in particolare, punti 36, 38, 39 e 41 dell'ordinanza impugnata).
2.
Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di atto impugnabile, anche per confusione, irragionevolezza, illogicità, violazione dell'art. 231 del Trattato CE e disconoscimento della giurisprudenza relativa agli effetti dell'annullamento, da parte del giudice comunitario, di una decisione emanata da un'istituzione comunitaria, violazione del principio dell'autorità della res iudicata, violazione del principio della separazione dei poteri (in particolare, punti 39 e 41 dell'ordinanza impugnata).
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