24.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 19/19
Impugnazione proposta il 25 novembre 2008 dalle Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 settembre 2008, causa T-75/06, Bayer CropScience AG e a./Commissione
(Causa C-517/08 P)
(2009/C 19/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA. (rappresentanti: avv.ti C. Mereu, K. Van Maldegem)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Regno di Spagna
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente ritiene che la Corte, in seguito ad un'udienza, debba:
—
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-75/06; e
—
annullare la decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2008/864/CE (1), concernente la non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; o
—
in alternativa, rimettere la causa dinanzi al Tribunale ai fini della decisione; e
—
condannare la convenuta alle spese (incluse le spese dinanzi al Tribunale)
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti fanno valere che rigettando la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2008/864/CE, concernente la non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, il Tribunale ha violato il diritto comunitario. In particolare, i ricorrenti censurano il Tribunale per aver commesso una serie di errori nella sua interpretazione dei fatti e del contesto giuridico applicabile alla situazione dei ricorrenti. Ne è conseguito che esso ha commesso una serie di errori di diritto, in particolare:
i)
omettendo di constatare che i ricorrenti si sono trovati in una situazione di forza maggiore a causa del comportamento delle autorità competenti cosicché la mancata sospensione, da parte di queste ultime, dei termini processuali costituisce un errore di valutazione; e
ii)
affermando che i diritti sostanziali e processuali delle ricorrenti non erano stati violati.
(1) GU L 317, pag. 25.
(2) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).
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