24.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 19/21
Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-543/08)
(2009/C 19/40)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun, P. Guerrra e Andrade e M. Teles Romão, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo in essere diritti speciali dello Stato nella EDP — Energias de Portugal, attribuiti in connessione con azioni privilegiate (golden shares) dello Stato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56 e 43 CE,
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condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Lo statuto della EPD prevede che ad ogni azione corrisponda un voto e che non si tenga conto dei voti espressi da un azionista relativi ad azioni ordinarie che non siano detenute dallo Stato ed eccedano del 5 % della totalità dei voti corrispondenti al capitale sociale.
In forza della normativa portoghese, lo Stato detiene diritti speciali sulla EPD, indipendentemente dal numero di azioni di cui è titolare. Tali diritti speciali consistono, segnatamente, nel diritto di veto nelle delibere dell'assemblea generale di modifica dello statuto (ivi comprese le decisioni di aumento del capitale, di fusione, scissione e scioglimento), nella conclusione di patti sociali di coordinazione e subordinazione, nonché nella abolizione ovvero limitazione del diritto di sottoscrizione privilegiata degli azionisti in caso di aumento del capitale.
Lo Stato possiede anche il diritto speciale di nomina di un amministratore nell'ipotesi in cui abbia votato contro l'elenco di amministratori proposto, poi approvato.
Secondo la Commissione, sia la limitazione del voto, sia i diritti speciali costituiscono una limitazione alla circolazione del capitale ed alla libertà di stabilimento. Tali misure costituiscono un ostacolo all'investimento diretto nella EDP, all'investimento di portafoglio e all'esercizio della libertà di stabilimento.
Detti diritti speciali dello Stato costituiscono misure statali, atteso che le azioni privilegiate non discendono dalla regolare applicazione del diritto delle società.
Anche la limitazione del voto, date le circostanze in cui è stata introdotta, costituisce una misura statale.
Le golden shares e la limitazione del voto non soddisfano legittimi obiettivi di interesse generale quali la pubblica sicurezza, la sicurezza dell'approvvigionamento e della concessione di pubblico servizio, invocati, in particolare, dallo Stato portoghese.
In ogni caso, lo Stato portoghese viola il principio di proporzionalità, atteso che le misure di cui è causa non sono adeguate per garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e eccedono quanto necessario per conseguire gli obiettivi medesimi.
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