7.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/10
Impugnazione proposta il 12 dicembre 2008 dalla Agrar-Invest-Tatschl GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-51/07, Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-552/08 P)
(2009/C 55/16)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (rappresentanti: avv.ti U. Schrömbges e O. Wenzlaff)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 ottobre 2008, causa T-51/07, Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commissione;
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annullare, conformemente al primo capo delle conclusioni dell'atto di ricorso del 22 febbraio 2007 nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, causa T-51/07, l'art. 1, n. 2, e l'art. 1, n. 3, della decisione della Commissione europea 4 dicembre 2006, C(2006) 5789 def. (REC 05/05).
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale di primo grado con cui è stato respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C(2006) 5789, relativa alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione dovuti dalla ricorrente per l'importazione di zucchero dalla Croazia.
Il Tribunale ha motivato il rigetto del ricorso della ricorrente con la mancanza di buona fede, la quale costituisce una delle quattro condizioni cumulative per non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione. Il Tribunale ha dichiarato che ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale»), il debitore dell'imposta non può invocare la propria buona fede, qualora, come nella fattispecie, la Commissione abbia segnalato in un avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'esistenza di fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario. Non è neppure rilevante il fatto che la ricorrente fosse in buona fede quanto alla conferma a posteriori dell'autenticità e dell'esattezza dei certificati di circolazione delle merci, poiché comunque non era in buona fede al momento di esecuzione delle importazioni.
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente adduce l'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del codice doganale. L'interpretazione del Tribunale è viziata da un errore di diritto in quanto esso attribuisce all'avviso della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, relativo a dubbi in ordine alla corretta applicazione dei regimi preferenziali da parte del paese beneficiario, l'effetto di escludere la buona fede perfino nel caso in cui, come nella fattispecie, i certificati per l'applicazione del regime preferenziale in questione siano stati oggetto, dopo la pubblicazione dell'avvertimento, di una procedura di controllo da cui è risultata confermata l'autenticità e l'esattezza dei certificati per l'applicazione del detto regime.
Il Tribunale ha omesso di considerare la circostanza che l'effetto di un avvertimento, disposto dall'art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del codice doganale, viene limitato dal principio del riconoscimento degli accertamenti di un'autorità doganale di uno Stato terzo nel quadro di un sistema di cooperazione amministrativa. La disposizione del codice doganale in questione costituisce una finzione legale della mala fede che può essere confutata, e precisamente proprio, come nel presente caso, tramite svolgimento di una procedura di controllo. La buona fede della ricorrente è quindi stata ripristinata mediante la conferma a posteriori dell'autenticità e dell'esattezza dei certificati di circolazione delle merci, ovvero essa ha potuto riporre la propria fiducia nel fatto che i fondati dubbi, sulla base dei quali era stato pubblicato l'avvertimento della Commissione, siano stati dissipati nel quadro della procedura di controllo. Pertanto la buona fede della ricorrente non si ricollega alla regolare emissione da parte delle autorità doganali croate dei certificati di circolazione delle merci in questione, bensì al regolare controllo di tali certificati di circolazione delle merci da parte delle autorità doganali a causa dei dubbi circa la loro regolare emissione resi pubblici con l'avvertimento della Commissione.
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