7.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/12
Ricorso presentato il 19 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-565/08)
(2009/C 55/19)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e L. Prete, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Constatare che, prevedendo delle disposizioni che impongono agli avvocati l'obbligo di rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 43 e 49 CE;
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Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
La fissazione di tariffe massime obbligatorie per le attività giudiziali e stragiudiziali degli avvocati costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 43 CE, nonché una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 49 CE. Infatti, un tariffario massimo obbligatorio che deve essere applicato indipendentemente dalla qualità dell'opera svolta, dal lavoro necessario a svolgerlo, e dai costi sopportati per effettuarlo, può rendere il mercato italiano dei servizi legali non attraente per i professionisti esteri. Gli avvocati stabiliti in altri Stati membri sono dunque disincentivati a stabilirsi in Italia ovvero a prestarvi temporaneamente i propri servizi.
In primo luogo, perché il doversi adattare ad un nuovo sistema di tarifficazione (peraltro molto complesso) comporta costi aggiuntivi che possono ostacolare l'esercizio delle libertà fondamentali riconosciute dal trattato.
In secondo luogo, il limite massimo del tariffario rappresenta un ulteriore freno alla libera circolazione dei servizi legali nel mercato interno poiché impedisce che la qualità delle attività svolte da avvocati stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia sia correttamente remunerata e quindi dissuadendo taluni avvocati, i quali chiedono onorari più elevati di quelli stabiliti dalla regolamentazione italiana in funzione delle caratteristiche del mercato italiano, dal prestare temporaneamente i propri servizi in Italia, ovvero dallo stabilirsi in tale Stato.
Infine, la rigidità del sistema di tarifficazione italiano impedisce all'avvocato (incluso quello stabilito all'estero) di fare offerte ad hoc in situazioni e/o a clienti particolari. Ad esempio, offrire un pacchetto di determinati servizi legali ad un prezzo fisso. Ovvero offrire un insieme di servizi legali prestati in diversi Stati membri ad una tariffa comune. La legislazione italiana può dunque comportare una perdita di competitività da parte di avvocati stabiliti all'estero perché priva gli stessi di efficaci tecniche di penetrazione sul mercato legale italiano.
Inoltre, la misura controversa non appare né idonea al raggiungimento degli scopi di interesse generale indicati dalle autorità italiane, né la meno restrittiva a tal fine. In particolare, essa non appare idonea al fine di garantire l'accesso alla giustizia ai meno abbienti, ovvero a garantire la tutela dei destinatari dei servizi legali o ancora ad assicurare il buon funzionamento della giustizia. Né appare essa proporzionata visto che esistono altre misure che appaiono sensibilmente meno restrittive nei confronti degli avvocati stabiliti all'estero, e parimenti (o maggiormente) idonee a conseguire gli scopi di tutela invocati dalle autorità italiane.
Infine, le autorità italiane non hanno spiegato se e quali misure alternative, e di carattere meno restrittivo nei confronti degli avvocati stabiliti in altri Stati membri, siano state esaminate, né hanno illustrato le ragioni per cui gli interessi generali perseguiti non sarebbero già tutelati dalle disposizioni che regolano la professione forense negli altri Stati membri della Comunità.
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