7.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/13
Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-571/08)
(2009/C 55/21)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Mölls e L. Pignataro, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
—
Dichiarare che la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo per le sigarette nonché un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE (1).
—
Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Sul prezzo minimo
La Commissione ritiene che la Repubblica italiana fissando un prezzo minimo per le sigarette ha violato l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE (come l'articolo 5 della direttiva 72/464/CEE (2) che esso sostituisce e al quale è sostanzialmente identico). Detta norma sancisce il principio che produttori e importatori sono liberi di fissare i prezzi massimi di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati. In virtù di tale principio, gli Stati membri non possono giustificare un potere discrezionale di fissazione dei prezzi massimi di vendita al minuto facendo riferimento al «controllo del livello dei prezzi», al «rispetto dei prezzi imposti» o ancora alla fissazione di un listino in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 95/59/CE.
Il prezzo minimo non può essere giustificato da considerazioni di protezione della salute pubblica. Infatti, l'obiettivo corrispondente, preso in considerazione dal legislatore comunitario, può essere raggiunto con una tassazione rinforzata delle sigarette, utilizzando i parametri fiscali adatti alla situazione di ciascuno Stato membro.
L'argomento del Governo italiano basato sul presunto rischio di incrementare con prezzi troppo elevati o non appropriati al mercato i traffici illegali dei prodotti di contrabbando o prodotti contraffatti) é altrettanto non fondato. Esso si fonda su mere affermazioni del Governo italiano non suffragate da elementi di prova in quanto esso non ha spiegato in che modo il differenziale di prezzo, risultante da un aumento della tassazione, dovrebbe incrementare la frode in maniera più importante rispetto ai risultati che potrebbero derivare da una politica di prezzi minimi. La Commissione ritiene che appartiene ad ogni Stato membro effettuare, nel quadro del diritto comunitario, i controlli necessari per assicurare la percezione delle tasse che gli sono dovute. Questa necessità non può in alcun modo incidere sull'obbligo degli Stati membri di rispettare le disposizioni della direttiva 95/59/CE ivi incluso l'articolo 9.
Sul termine di 120 giorni per l'omologazione dei prezzi dei tabacchi lavorati
Ai fini della commercializzazione in Italia, i prezzi dei prodotti del tabacco lavorato devono essere registrati nel listino ufficiale dei prezzi. La richiesta di registrazione è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze — Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). L'AAMS non dispone di un potere discrezionale ai fini della conferma della registrazione. A parere della Commissione, il termine, eccessivamente lungo, di 120 giorni che le autorità italiane hanno stabilito per dare seguito ad una richiesta di modifica dei prezzi è tale che il principio della libera fissazione dei prezzi massimi da parte degli operatori, sancito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE, viene, in pratica, in parte vanificato.
(1) Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. GU L 291, pag. 40.
(2) Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati. GU L 303, pag. 1.
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