7.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/15
Impugnazione proposta il 23 dicembre 2008 dalla People's Mojahedin Organization of Iran avverso la sentenza del Tribunale di primo (Settima Sezione) 23 ottobre 2008 nella causa T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-576/08 P)
(2009/C 55/24)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: People's Mojahedin Organization of Iran (rappresentanti: J.-P. Spitzer, lawyer, D. Vaughan QC, M.-E. Demetriou, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee, Regno dei Paesi Bassi.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha respinto in quanto infondata la domanda della PMOI di annullare la decisione del Consiglio 2007/445/CE (1).
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Annullare la decisione del Consiglio 2007/445/CE, laddove riguarda la PMOI.
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Condannare il Consiglio alla spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado con riferimento alla decisione 2007/445/CE.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che in un caso riguardante i diritti fondamentali nonché l'applicazione degli artt. 1, n. 4, e 1, n. 6, della posizione comune 931/2001 e dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 con riferimento ad un provvedimento comunitario di mantenimento della People's Mojahedin Organization of Iran nell'elenco delle organizzazioni proscritte:
(1)
Nello stabilire se il Consiglio sia incorso in un manifesto errore di valutazione, il Tribunale di primo grado ha omesso di svolgere un controllo completo della decisione 2007/445/CE, come richiesto dal Trattato CE;
(2)
Il Tribunale di primo grado non ha rispettato il principio di una tutela giurisdizionale effettiva omettendo un pieno controllo;
(3)
Il Tribunale di primo grado è giunto a un'erronea conclusione affermando che il Consiglio non era incorso in un manifesto errore di valutazione nell'assumere la propria decisione. Il Consiglio e il Tribunale avevano a disposizione tutti i dati e gli argomenti che erano stati prospettati dinanzi al tribunale nazionale e avrebbero dovuto esaminare nel dettaglio tutte le prove della difesa;
(4)
Il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 1, n. 4, e 6 della citata posizione comune nonché l'art. 2, n. 3, del detto regolamento respingendo l'argomento della ricorrente secondo cui solo un'attività terroristica attuale o attuali minacce terroristiche possono giustificare il permanere dell'inclusione di un soggetto nell'elenco;
(5)
Il Tribunale di primo grado ha ritenuto a torto che il Consiglio potesse escludere le prove a difesa fornite dalla ricorrente sulla base delle proprie conclusioni in merito alle questioni sollevate dal precedente motivo di ricorso;
(6)
Il Tribunale di primo grado ha erroneamente respinto l'argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non aveva debitamente motivato la propria posizione rispetto al materiale probatorio fornito dalla ricorrente a propria discolpa riguardante questioni precedenti il 2001 né aveva spiegato perché fosse giustificato il mantenimento della ricorrente nell'elenco delle organizzazioni proscritte.
(1) Decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58).
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