Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 dicembre 2008 – Enercon / UAMI
(causa C‑20/08 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1 – Carattere distintivo del marchio – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»
1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73, 1a frase) (v. punti 28‑29)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 52-54)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2007, causa T‑71/06, Enercon/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso inteso all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 novembre 2005, che aveva respinto il ricorso presentato avverso la decisione dell’esaminatore di diniego di registrazione di un marchio comunitario tridimensionale raffigurante l’involucro della navicella di un convertitore di energia eolica per prodotti della classe 7 – Carattere distintivo di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Enercon GmbH è condannata alle spese.
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