ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
20 gennaio 2009
Causa C‑38/08 P
Jörn Sack
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità a un consulente giuridico di grado A* 14 – Principio della parità di trattamento»
Oggetto: Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 dicembre 2007, causa T‑66/05, Sack/Commissione, con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso del ricorrente avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni relative alla determinazione dello stipendio mensile del ricorrente per i mesi dal maggio 2004 fino al febbraio 2005, una domanda di procedere ad un nuovo calcolo di tale stipendio e una domanda di annullamento dell’esplicita decisione di rigetto del reclamo del ricorrente. Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità a un consulente giuridico di grado A* 14 del servizio giuridico della Commissione che ha assicurato il coordinamento di un gruppo di lavoro. Violazione del principio di parità di trattamento.
Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Sack sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese della Commissione.
Massime
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118)
2. Funzionari – Parità di trattamento – Limiti – Vantaggio illegittimamente attribuito
3. Funzionari – Organizzazione degli uffici – Unità
1.
Full & Egal Universal Law Academy