Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 12 febbraio 2009 – Bild digital e ZVS Zeitungsvertrieb Stoccarda /Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts
(Cause riunite C‑39/08 e C‑43/08)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 89/104/CEE – Domande di registrazione di un marchio – Esame caso per caso – Mancata presa in considerazione di decisioni precedenti – Irricevibilità manifesta»
Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Diniego di registrazione o nullità – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri – Rilevanza [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, n. 1, lett. b) e c)] (v. punto 19)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Bundespatentgericht (Germania) – Interpretazione dell’art. 3 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) – Esame delle domande di registrazione di marchi trattate singolarmente senza prendere in considerazione decisioni anteriori adottate in situazioni simili – Diniego di registrazione di un marchio opposto ad un richiedente titolare di una serie di marchi analoghi.
Dispositivo
L’autorità competente di uno Stato membro chiamata a pronunciarsi su una domanda di registrazione di un marchio non è tenuta a disapplicare gli impedimenti alla registrazione menzionati all’art. 3, n. 1, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dalla decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 92/10/CEE, e ad accogliere tale domanda per il fatto che il segno di cui si chiede la registrazione come marchio è formato in modo identico o paragonabile ad un segno di cui essa ha già autorizzato la registrazione come marchio e che fa riferimento a prodotti o servizi identici o simili.
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