ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
20 aprile 2010 (*)
«Procedura – Domanda di interpretazione – Presupposti di ricevibilità della domanda – Irricevibilità»
Nel procedimento C‑114/08 P(R)-INT,
avente ad oggetto la domanda di interpretazione dell’ordinanza del presidente della Corte 17 luglio 2008, causa C‑114/08 P(R), Pellegrini/Commissione, proposta il 18 agosto 2009, ai sensi degli artt. 43 dello Statuto della Corte di giustizia e 102 del regolamento di procedura della Corte di giustizia,
Rosario Maria Pellegrini, residente in Genova, rappresentato dall’avv. L. Sulfaro,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito il primo avvocato generale sig. P. Mengozzi,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 18 agosto 2009, il ricorrente ha proposto una domanda di interpretazione dell’ordinanza del presidente della Corte 17 luglio 2008, causa C‑114/08 P(R), Pellegrini/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza de qua»).
2 Con separato atto depositato presso la cancelleria della Corte in pari data, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 62 bis del regolamento di procedura della Corte, di statuire sulla sua domanda di interpretazione mediante procedimento accelerato.
3 Con l’ordinanza de qua, il presidente della Corte ha respinto l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 gennaio 2007, causa T-375/07 R, Pellegrini/Commissione, con la quale quest’ultimo aveva respinto una domanda di provvedimenti urgenti volta alla condanna della Commissione delle Comunità europee a risarcire, a titolo di provvisionale, il danno economico che il ricorrente afferma di avere subìto per il fatto che tale istituzione avrebbe omesso di vigilare sulla piena applicazione e sulla corretta interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione che disciplinano l’attività degli intermediari finanziari.
4 Con la sua domanda di interpretazione, il ricorrente chiede, in sostanza, che i punti 18-20 e 23 dell’ordinanza de qua siano interpretati nel senso che essi contengono l’accertamento, da parte del presidente della Corte, della violazione, commessa dalle autorità e dai giudici italiani, dell’art. 153 CE e dell’art. 3 della seconda direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU L 386, pag. 1), nonché della direttiva del Consiglio 15 marzo 1993, 93/6/CEE, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 141, pag. 1), della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), e della direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141, pag. 27).
5 Alla luce degli atti di causa, si deve statuire sulla domanda di interpretazione senza che occorra invitare la Commissione a presentare le proprie osservazioni scritte o a sentire le osservazioni orali delle parti.
6 Si deve osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la domanda di interpretazione, per essere ricevibile, deve riguardare il dispositivo della sentenza di cui trattasi, in connessione con i punti essenziali della motivazione, ed essere intesa a dissipare un’oscurità o un’ambiguità che riguardi, eventualmente, il senso e la portata della sentenza stessa ove doveva decidere la fattispecie precisa ad essa sottoposta. Una domanda di interpretazione, pertanto, non è ricevibile quando verta su punti che non sono stati decisi dalla sentenza di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza 20 aprile 1988, cause riunite 146/85 INT e 431/85 INT, Maindiaux e a./CES e a., Racc. pag. 2003, punti 5 e 6 nonché la giurisprudenza citata).
7 Orbene, nel caso di specie, la domanda di interpretazione riguarda una questione che non è stata decisa dall’ordinanza de qua.
8 Infatti, nell’impugnazione che ha dato luogo all’ordinanza de qua, il ricorrente contestava alla Commissione di non aver rilevato, in quanto tale, alcuna violazione di talune disposizioni di diritto dell’Unione, vale a dire l’art. 153 CE e l’art. 3 della direttiva 89/646, né, in termini più generali, alcuna violazione delle direttive 93/6, 93/13 nonché 93/22, sicché l’istituzione sarebbe incorsa in una violazione manifesta della sua missione istituzionale di garante dell’osservanza piena e completa del diritto dell’Unione.
9 Al riguardo il presidente della Corte ha dichiarato, al punto 18 dell’ordinanza de qua, che, se il ricorrente contestava alla Commissione un’eventuale inerzia colpevole, il danno lamentato non avrebbe potuto tuttavia essere causato, come egli stesso specificava nel suo ricorso, che dall’inerzia e dalle erronee interpretazioni delle autorità amministrative e giudiziarie italiane. Pertanto, il ricorrente non poteva tentare di far entrare in gioco la responsabilità dell’Unione europea.
10 Il presidente della Corte ha aggiunto, al punto 19 dell’ordinanza de qua, che la situazione sarebbe diversa solo nel caso in cui il ricorrente avesse potuto dimostrare che la Commissione, agendo come ha fatto, fosse venuta meno ad un obbligo di vigilanza specifico, inesistente nella specie.
11 Infatti, ai punti 20-22 dell’ordinanza de qua, il presidente della Corte ha precisato che, allorché si chiede alla Commissione di pronunciarsi su un’asserita violazione del diritto dell’Unione, l’unica possibilità di cui essa dispone per porre rimedio a tale violazione è quella di avviare il procedimento per inadempimento, previsto dall’art. 258 TFUE, nei confronti dello Stato membro interessato. Orbene, nell’esaminare la questione se lo Stato membro sia venuto meno ai suoi obblighi, la Commissione dispone di un potere di valutazione discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa di decidere in un senso determinato.
12 Il presidente della Corte ne ha tratto la conclusione, al punto 23 dell’ordinanza de qua, che, anche a voler ritenere dimostrata l’affermazione del ricorrente, secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto rilevare una violazione del diritto dell’Unione da parte delle autorità e dei giudici italiani, il suo motivo di ricorso corrispondente a tale affermazione doveva essere respinto in quanto manifestamente inoperante.
13 Risulta dalle suesposte considerazioni che la questione se le autorità e i giudici italiani abbiano violato le disposizioni del diritto dell’Unione citate dalla ricorrente costituisce una questione che non è stata decisa dall’ordinanza de qua.
14 La domanda di interpretazione deve pertanto essere dichiarata irricevibile.
15 Alla luce dell’adozione della presente ordinanza, non occorre statuire sulla domanda di procedimento accelerato.
Sulle spese
16 Ai sensi dell’art. 69, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa. Nella specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima che la domanda di interpretazione sia stata notificata alla parte convenuta in primo grado e, pertanto, prima che questa abbia potuto sostenere spese, è d’uopo decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1) La domanda di interpretazione è respinta.
2) Il sig. Pellegrini sopporterà le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l'italiano.
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