Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 30 gennaio 2009 – Dorel Juvenile Group / UAMI
(causa C‑131/08 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. b) – Domanda di marchio denominativo SAFETY 1ST – Assenza di carattere distintivo – Diniego di registrazione»
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 36)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 gennaio 2008, causa T‑88/06, Dorel Juvenile Group./UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso volto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 gennaio 2006, R 616/2004‑2 che respingeva il ricorso avverso la decisione dell’esaminatore di negare la registrazione del marchio denominativo «SAFETY 1ST» per prodotti delle classi 12, 20, 21 e 28 – Carattere distintivo di un marchio – Art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Dorel Juvenile Group Inc. è condannata alle spese.
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