Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 30 aprile 2009 – Japan Tobacco / UAMI
(causa C‑136/08 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5 – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Rischio – Domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo CAMELO – Opposizione del titolare dei marchi nazionali denominativi e figurativi CAMEL»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 28, 39, 43‑44)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 gennaio 2008, causa T‑128/06, Japan Tobacco/UAMI e Torrefacção Camelo, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 22 febbraio 2006, relativa a un procedimento di opposizione tra la Japan Tobacco e la Torrefacção Camelo – Violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) – Impedimenti relativi alla registrazione di un marchio – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo del marchio ovvero pregiudizio arrecato allo stesso.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Japan Tobacco Inc. è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy