Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 26 marzo 2009 – Efkon / Parlamento e Consiglio
(causa C‑146/08 P)
«Impugnazione – Direttiva 2004/52/CE – Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità – Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Direttiva concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità – Ricorso di un fornitore di tali sistemi (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/52) (v. punti 36‑42)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 22 gennaio 2008, causa T‑298/04, Efkon/Parlamento e Consiglio, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all’annullamento della direttiva 29 aprile 2004, 2004/52/CE, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166, pag. 124) – Requisito dell’incidenza individuale – Diritto al contradittorio – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale.
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Efkon AG è condannata alle spese.
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