Causa C‑166/08
Procedimento penale
a carico di
Guido Weber
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Büdingen)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 89/397/CEE — Controllo ufficiale dei prodotti alimentari — Diritto delle persone soggette al controllo ad una controperizia — Nozione di persona soggetta al controllo»
Massime dell’ordinanza
Ravvicinamento delle legislazioni — Controllo ufficiale dei prodotti alimentari — Direttiva 89/397
(Direttiva del Consiglio 89/397, art. 7, n. 1, secondo comma)
L’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva 89/397, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che una società che abbia importato e, successivamente, immesso in commercio un prodotto alimentare ed il cui amministratore possa essere chiamato a rispondere in sede penale o amministrativa per lo stato o l’etichettatura del medesimo prodotto sulla base delle analisi dei campioni di quest’ultimo prelevati presso un venditore al dettaglio, va considerata come una «persona soggetta al controllo» ai sensi di tale disposizione.
(v. punto 34 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 maggio 2009 (*)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Direttiva 89/397/CEE – Controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Diritto delle persone soggette al controllo ad una controperizia – Nozione di persona soggetta al controllo»
Nel procedimento C‑166/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Amtsgericht Büdingen (Germania), con decisione 10 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 18 aprile 2008, nel procedimento penale a carico di
Guido Weber
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. A. Ó Caoimh, presidente di Sezione, dai sigg.ri U. Lõhmus (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la presente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU L 186, pag. 23).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Weber, amministratore della Routhier Weber GmbH (in prosieguo: la «Routhier Weber»), accusato di avere immesso in commercio un prodotto alimentare recante una denominazione ingannevole.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il controllo dei prodotti alimentari
3 Fino al 31 dicembre 2005, il controllo ufficiale dei prodotti alimentari era disciplinato dalla direttiva 89/397.
4 Ai sensi del tredicesimo ‘considerando’ della suddetta direttiva:
«considerando che, se da un lato non è opportuno riconoscere alle imprese il diritto di opporsi ai controlli, occorre dall'altro salvaguardare i loro diritti legittimi, in particolare il segreto di produzione e il diritto di ricorso».
5 L’art. 4 della medesima direttiva così dispone:
«1. Il controllo si effettua:
a) in modo regolare,
b) nei casi in cui si sospetti la non conformità dei prodotti.
2. Il controllo si effettua in maniera proporzionata all’obiettivo perseguito.
3. Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, dell’importazione nella Comunità, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e del commercio.
(…)».
6 L’art. 5 della direttiva 89/397 prevede quanto segue:
«Il controllo consiste in una o più delle operazioni seguenti, conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 ed in funzione della ricerca prevista:
1) ispezione,
2) prelievo ed analisi di campioni,
(…)».
7 Ai sensi dell’art. 6 di tale direttiva:
«1. Sono sottoposti ad ispezione:
(…)
d) i prodotti finiti;
(…)
h) l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;
(…)».
8 L’art. 7 della suddetta direttiva è formulato nei seguenti termini:
«1. A fini d'analisi possono venire prelevati campioni dei prodotti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a f).
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire alle persone soggette al controllo il beneficio di un'eventuale controperizia.
2. Le analisi sono effettuate da laboratori ufficiali.
Gli Stati membri possono anche autorizzare altri laboratori ad effettuare dette analisi».
9 All’art. 10 della medesima direttiva è previsto quanto segue:
«Allorché gli agenti incaricati del controllo constatano o sospettano un'irregolarità, adottano i provvedimenti necessari».
10 L’art. 12 della direttiva 89/397 così dispone:
«1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le persone fisiche e giuridiche soggette al controllo godano del diritto di presentare ricorso contro i provvedimenti presi dall’autorità competente per l’esercizio del controllo.
(…)».
La denominazione di origine «feta»
11 Nell’ambito del diritto comunitario, il termine «feta» è protetto come denominazione di origine. Esso è stato iscritto, mediante il regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione “Feta” (GU L 277, pag. 10), nel registro di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).
12 Ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 2081/92:
«1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti [agricoli ed alimentari] devono essere conformi ad un disciplinare.
2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
(…)
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
(…)».
La normativa nazionale
13 Il codice degli alimenti, dei generi di consumo e dei mangimi (Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch), nella versione applicabile alla causa principale (in prosieguo: l’«LFGB»), al suo art. 11, rubricato «Disposizioni per la tutela dalla frode», dispone quanto segue:
«1) È vietato immettere in commercio prodotti alimentari recanti una denominazione, un’indicazione o una presentazione ingannevole ed è vietato pubblicizzare, in generale o specificamente, prodotti alimentari mediante rappresentazioni o affermazioni di carattere ingannevole. Vi è inganno in particolare quando
1. vengano utilizzate per un prodotto alimentare denominazioni, indicazioni, presentazioni, descrizioni o altre affermazioni che possono indurre in errore in merito alle sue caratteristiche, in particolare in merito al tipo, alle qualità, alla composizione, alla quantità, alla data di scadenza, all’origine, alla provenienza o alle modalità di produzione o di ottentimento del prodotto stesso;
(....)».
14 Ai sensi dell’art. 43 dell’LFGB, rubricato «Prelievo di campioni»:
«1) I soggetti incaricati del controllo e, in caso di pericolo in mora, i funzionari di polizia sono autorizzati, rilasciando ricevuta, a chiedere o ad effettuare prelievi a loro discrezione a fini di analisi. Salvo che una normativa di attuazione della presente legge disponga altrimenti, una parte del campione, ovvero, laddove il campione non sia suddivisibile in parti aventi le medesime qualità o laddove la suddivisione comporti un rischio per gli scopi dell’analisi, un secondo esemplare dello stesso tipo, se possibile della stessa partita e proveniente dallo stesso produttore sarà lasciato sul posto; il produttore potrà rinunciare a questo secondo campione.
2) I campioni lasciati sul posto devono essere custoditi sotto chiave o sigillati dalle autorità. Essi devono essere provvisti della data del prelievo nonché dell’indicazione della data in cui si considerano rimossi la chiusura o il sigillo.
3) Il soggetto cui viene affidato il campione e che non sia il produttore è tenuto a conservare e custodire correttamente il campione stesso e consegnarlo, su richiesta del produttore e a spese e rischio di quest’ultimo, ad un perito indicato dal produttore stesso, autorizzato alla luce delle disposizioni sui prodotti alimentari, ai fini dello svolgimento dell’analisi.
(....)».
15 Gli artt. 59 e 60 dell’LFGB prevedono talune sanzioni penali ed amministrative. L’art. 59 dell’LFGB dispone quanto segue:
«1) È punito con pena detentiva fino a un anno o con ammenda colui che
(...)
7. in violazione dell’art. 11, n. 1, prima frase, immette in commercio un prodotto alimentare recante una denominazione, un’indicazione o una presentazione ingannevole ovvero lo pubblicizza mediante descrizioni o altre affermazioni di carattere ingannevole, (...)
(....)».
Causa principale e questione pregiudiziale
16 In data 2 novembre 2005, l’Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (ente di controllo veterinario e alimentare) di Vechta (Germania) prelevava un campione alimentare presso un esercizio commerciale ricadente nell’ambito della sua competenza territoriale. Sulla confezione del prodotto figurava la denominazione «Fresca d’Oro, Feta – original griechischer Schafskäse – aus Schaf- und Ziegenmilch in Salzlake gereift» (Feta Fresca d’Oro – formaggio di pecora greco originale – con latte di pecora e di capra, stagionato in salamoia).
17 Il prodotto in questione era stato importato in Germania dalla Grecia ad opera della Routhier Weber. Successivamente, era pervenuto nel negozio interessato attraverso due intermediari, denominati «ZHG Offenburg» e «Zentrale Gronau».
18 In forza dell’art. 1 del decreto ministeriale ellenico 11 gennaio 1994, n. 313025, relativo al riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) del formaggio feta, la denominazione «feta» è riconosciuta come denominazione di origine protetta per il formaggio bianco in salamoia, tradizionalmente prodotto in Grecia, e concretamente nelle regioni menzionate al n. 2 di detto articolo, con latte di pecora o una mescola di quest’ultimo con latte caprino.
19 Il Lebensmittelinstitut Braunschweig (istituto alimentare di Braunschweig), facente parte del Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (ente regionale della Bassa Sassonia per la tutela dei consumatori e per la sicurezza alimentare), effettuava l’analisi del campione controverso nella causa principale e riscontrava in esso una percentuale di latte vaccino pari al 21% (± 2%), a fronte di un limite di rilevazione pari al 3%. Di conseguenza, riteneva che la suddetta denominazione fosse «ingannevole» ai sensi dell’art. 11, n. 1, prima frase, dell’LFGB e sporgeva denuncia.
20 All’atto del prelievo del campione in questione nella causa principale, nel compartimento congelatore del negozio in cui era stato effettuato tale prelievo era stato depositato un secondo campione. Né il produttore del prodotto de quo, né la ZHG Offenburg, erano stati informati dell’avvenuto prelievo e del deposito del secondo campione.
21 Neppure la società Routhier Weber, che non compariva sull’etichetta del prodotto oggetto della causa principale, era stata informata del prelievo del campione o dell’esistenza del secondo campione. Essa era venuta per la prima volta a conoscenza dell’analisi del campione il 21 marzo 2006, vale a dire tre mesi dopo la data di scadenza del prodotto. Non era pertanto più possibile effettuare una controperizia.
22 Il 22 dicembre 2006, la Staatsanwaltschaft Gießen (procura di Gießen) formulava nei confronti dell’amministratore della Routhier Weber, il sig. Weber, l’accusa di avere immesso in commercio un prodotto alimentare recante una denominazione ingannevole, in violazione dell’art. 11, n. 1, prima frase, dell’LFGB, e chiedeva l’avvio di un procedimento penale.
23 Nell’ambito di tale procedimento, il giudice del rinvio si interrogava sulla questione se l’imputato, che aveva immesso in commercio il prodotto oggetto della causa principale, potesse considerarsi come una persona soggetta al controllo ai sensi dell’art. 7 della direttiva 89/397, ciò che, in caso affermativo, avrebbe comportato il suo diritto di chiedere l’analisi di un secondo campione ai fini della effettuazione di una controperizia.
24 In tale contesto, l’Amtsgericht Büdingen decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva 89/397 […] debba essere interpretato, per quanto riguarda la nozione di “persone soggette al controllo”, nel senso che essa fa riferimento non solo al produttore, ma anche a colui che immette in commercio il prodotto alimentare, laddove questi possa essere chiamato a rispondere in sede penale o amministrativa dalle autorità competenti per lo stato o l’etichettatura del prodotto alimentare».
Sulla questione pregiudiziale
25 Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza la Corte può in ogni momento, sentito l’avvocato generale, statuire con ordinanza motivata recante il riferimento a detta giurisprudenza.
26 Nella presente causa, occorre applicare tale disposizione.
27 Mediante la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva 89/397 debba essere interpretato nel senso che una società che abbia importato e, successivamente, immesso in commercio un prodotto alimentare, ed il cui amministratore possa essere chiamato a rispondere in sede penale o amministrativa per lo stato o l’etichettatura del medesimo prodotto sulla base delle analisi dei campioni di quest’ultimo prelevati presso un venditore al dettaglio, deve considerarsi come una «persona soggetta al controllo» ai sensi di tale disposizione.
28 A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che dallo stesso tenore letterale della suddetta disposizione risulta che ogni Stato membro è tenuto ad accordare all’operatore interessato un diritto ad una controperizia (sentenza del 10 aprile 2003, causa C‑276/01, Steffensen, Racc. pag. I‑3735, punto 42).
29 Nel caso di specie, come risulta dai punti 21 e 22 della presente ordinanza, da un lato, la società Routhier Weber non è stata informata dell’avvenuto prelievo del campione controverso nella causa principale, né dell’esistenza del secondo campione; dall’altro, l’amministratore di tale società è stato accusato, a seguito di dette misure di controllo, di avere immesso in commercio un prodotto alimentare recante una denominazione ingannevole.
30 Orbene, la Corte ha già statuito che la controperizia mira a salvaguardare i diritti legittimi degli operatori, in particolare il loro diritto di ricorso contro i provvedimenti adottati per l'esercizio del controllo (sentenza Steffensen, cit., punto 48).
31 Ne consegue che, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, in cui è stato avviato un procedimento penale contro un soggetto, in quanto amministratore di una società importatrice di un prodotto alimentare, sulla base dei risultati delle analisi dei campioni di tale prodotto prelevati presso un venditore al dettaglio, detta società dev’essere considerata come una «persona soggetta al controllo» ai sensi dell’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva 89/387 (v., per analogia, sentenza Steffensen, cit., punto 49).
32 È ben vero che, diversamente dai fatti che caratterizzavano la causa oggetto della citata sentenza Steffensen, la causa principale concerne un procedimento penale, e non amministrativo, e si tratta non già di un «ricorso» giurisdizionale, bensì di un’azione diretta della quale il giudice è stato investito a seguito di un’accusa formulata dalla procura. Nondimeno, come sostiene la Commissione, anche se l’art. 10 della direttiva 89/397 sembra a prima vista riguardare provvedimenti di carattere amministrativo, dalla predetta sentenza risulta che gli Stati membri agiscono nell’ambito di tale direttiva anche quando impongono il rispetto della disciplina relativa ai prodotti alimentari mediante misure repressive. Orbene, i diritti della difesa sanciti all’art. 7, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva rivestono un’importanza del tutto particolare nell’ambito di un procedimento penale.
33 Peraltro, il fatto che, nella causa principale, l’importatore non compaia sull’etichetta del prodotto di cui trattasi, non deve impedire l’esercizio del diritto ad una controperizia. Infatti, come risulta dalla formulazione dell’art. 4, n. 3, della direttiva 89/397 e dall’elenco, ivi contenuto, dei differenti stadi in cui si effettua il controllo, l’azione amministrativa e/o repressiva può interessare un gran numero di persone, che va ben oltre quelle indicate sull’etichetta conformemente alla normativa comunitaria relativa ai prodotti alimentari.
34 In considerazione di quanto precede, la questione deferita deve essere risolta dichiarando che l’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva 89/397 deve essere interpretato nel senso che una società che abbia importato e, successivamente, immesso in commercio un prodotto alimentare ed il cui amministratore possa essere chiamato a rispondere in sede penale o amministrativa per lo stato o l’etichettatura del medesimo prodotto sulla base delle analisi dei campioni di quest’ultimo prelevati presso un venditore al dettaglio, va considerata come una «persona soggetta al controllo» ai sensi di tale disposizione.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari deve essere interpretato nel senso che una società che abbia importato e, successivamente, immesso in commercio un prodotto alimentare ed il cui amministratore possa essere chiamato a rispondere in sede penale o amministrativa per lo stato o l’etichettatura del medesimo prodotto sulla base delle analisi dei campioni di quest’ultimo prelevati presso un venditore al dettaglio, va considerata come una «persona soggetta al controllo» ai sensi di tale disposizione.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy