Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 novembre 2008 – Kastrinaki / AHEPA
(cause riunite C‑180/08 e C‑186/08)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi – Studi compiuti in un “laboratorio di studi liberi” non riconosciuto come istituto di istruzione dallo Stato membro ospitante – Psicologo»
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Direttiva 89/48 (Direttiva del Consiglio 89/48, art. 3) (v. punti 50-53 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Interpretazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) – Interpretazione degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49, 55, 149 e 150 CE – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato una professione regolamentata nello Stato membro ospitante prima e dopo il riconoscimento dell’equivalenza professionale risultante dai titoli di studio conferiti da istituti di istruzione superiori in un altro Stato membro – Compimento precedente, in forza di un contratto di franchising, di una parte degli studi universitari presso un istituto non riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato membro ospitante – Possibilità, a causa del rifiuto di riconoscimento di tali titoli, di escludere il lavoratore dalla sua attività professionale.
Dispositivo
Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, in forza dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, sono tenute a permettere ad un cittadino di uno Stato membro, di esercitare la sua professione alle stesse condizioni dei titolari di diplomi nazionali quando tale diploma:
– sanziona una formazione acquisita, in tutto o in parte, preso un istituto sito nello Stato membro ospitante che, secondo la normativa di quest’ultimo Stato, non è riconosciuto come un istituto di istruzione, e
– non è stato omologato dalle autorità nazionali competenti.
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