Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 marzo 2009 – Mariano / Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(causa C‑217/08)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Artt. 12 CE e 13 CE – Concessione di una prestazione ai superstiti – Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento tra il coniuge superstite e il convivente superstite»
1. Cittadinanza dell’Unione europea – Disposizioni del Trattato – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto – Ambito di applicazione ratione materiae – Esclusione delle situazioni meramente interne (Artt. 12 CE e 17 CE) (v. punti 17‑22)
2. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione fondata sull’età – Divieto – Ambito di applicazione – Trattamento discriminatorio privo di collegamento con il diritto comunitario – Esclusione (Art. 13 CE; direttiva del Consiglio 2000/78) (v. punti 24‑27)
3. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento tra il coniuge superstite e il convivente superstite ai fini della concessione di prestazioni di reversibilità – Trattamento discriminatorio privo di collegamento con il diritto comunitario – Esclusione (Artt. 12 CE e 13 CE; direttiva del Consiglio 2000/78) (v. punti 30‑31)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunale ordinario di Milano – Interpretazione degli artt. 12 e 13 CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Concessione di una prestazione ai superstiti – Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento fra il coniuge superstite e il partner superstite con il quale era stata contratta un’unione solidale.
Dispositivo
Il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario. In circostanze come quelle della causa principale, gli artt. 12 CE e 13 CE non creano di per sé un tale nesso.
Tali articoli non ostano, in dette circostanze, ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di decesso di una persona a seguito di un infortunio, spetti unicamente al coniuge superstite una rendita nella misura del 50% della retribuzione percepita da tale persona prima del suo decesso, mentre il figlio minore della persona deceduta percepisce solo una rendita pari al 20% di detta retribuzione.
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