Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 29 giugno 2009 – Nuova Agricast / Commissione
(causa C‑225/08 P)
«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Documenti provenienti da uno Stato membro – Opposizione dello Stato membro alla divulgazione dei documenti – Diniego di accesso – Nuova domanda – Atto confermativo»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Qualificazione giuridica dei fatti – Ricevibilità (Art. 225 CE) (v. punti 36-37)
2. Comunità europee – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Presupposti – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 7) (v. punti 56-60)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 12 marzo 2008, causa T‑443/07, Nuova Agricast/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 ottobre 2007, recante rigetto di una domanda, presentata dalla ricorrente, di riesame della precedente decisione di detta istituzione che le negava l’accesso a taluni documenti.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Nuova Agricast Srl sopporterà le proprie spese.
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