Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2009 – Landtag Schleswig-Holstein / Commissione
(causa C‑281/08 P)
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Capacità processuale di un parlamento regionale»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Violazione del principio del contraddittorio – Ordinanza che statuisce sull’eccezione di irricevibilità senza contraddittorio – Convenuto che ha presentato osservazioni su tale eccezione – Motivo manifestamente infondato (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114, n. 1) (v. punti 15-19)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Errore di diritto –Ordinanza che statuisce sulla capacità processuale del ricorrente sulla base del suo diritto nazionale – Verifica necessaria in caso di ricorso di enti territoriali infrastatali – Motivo manifestamente infondato (Art. 230 CE) (v. punti 22‑26)
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 aprile 2008, causa T‑236/06, Landtag Schleswig‑Holstein/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 10 marzo e 23 giugno 2006 che rifiutano di accordare al ricorrente l’accesso al documento 22 marzo 2005, SEC (2005) 420, il quale contiene un esame giuridico del progetto di decisione quadro, in discussione al Consiglio, sulla conservazione dei dati trattati ed immagazzinati in rapporto alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di dati trasmessi attraverso reti di comunicazioni pubbliche, a fini di prevenzione, ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni penali, ivi compreso il terrorismo – Capacità processuale di un parlamento regionale – Diritto al contraddittorio – Nozione di «persona giuridica» di cui all’art. 230, quarto comma, CE.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il Landtag Schleswig-Holstein è condannato alle spese.
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