Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2009 – Correia de Matos / Commissione
(causa C‑290/08 P)
«Impugnazione – Domanda volta ad ottenere la sostituzione del termine “prejudicial” con il termine “pré‑judicial” nella versione in lingua portoghese delle disposizioni comunitarie – Decisione della Commissione di non accogliere la domanda – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui viene respinta una domanda di rettifica terminologica nella versione in lingua portoghese dell’art. 234 CE – Incompetenza della Commissione a modificare le disposizioni del Trattato – Ricorso manifestamente infondato (Art. 230 CE) (v. punti 14‑15)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mancata individuazione dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 56; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 18‑22)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 9 aprile 2008, causa T‑38/08, Correia de Matos/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la richiesta di annullamento della lettera della Commissione 23 ottobre 2007, nella quale si risponde alla richiesta del ricorrente di sostituire il termine «prejudicial», figurante all’art. 234 CE nella versione in lingua portoghese, con il termine «pré‑judicial».
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Correia de Matos sopporterà le proprie spese.
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