Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 giugno 2009 – Leche Celta / UAMI
(causa C‑300/08 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento CE n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio misto denominativo e figurativo, Celia – Impedimenti relativi alla registrazione – Similarità del marchio di cui è chiesta la registrazione con un marchio anteriore – Marchio relativo a prodotti identici – Rischio di confusione – Ricorso manifestamente irricevibile»
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 35)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 23 aprile 2008, causa T‑35/07, Leche Celta/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 dicembre 2006, relativa a un procedimento di opposizione tra la Leche Celta SL e la Celia SA – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) – Impedimenti relativi alla registrazione di un marchio – Rischio di confusione legato ad una domanda di registrazione di un marchio simile ad un marchio anteriore per prodotti identici – Confronto dei segni sul piano visivo, fonetico e concettuale.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Leche Celta SL è condannata alle spese.
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