Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 3 aprile 2009 – VDH Projektentwicklung et Edeka Rhein‑Ruhr / Commissione
(causa C‑387/08 P)
«Impugnazione – Ricorso per carenza – Direttiva 89/665/CEE – Omessa attuazione da parte della Commissione del meccanismo di correzione previsto dall’art. 3, n. 2 – Persone fisiche e giuridiche – Incidenza diretta – Irricevibilità»
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Direttiva 89/665 (Artt. 230, quarto comma, CE e 232, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 89/665, art. 3) (v. punti 20‑27)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 25 giugno 2008, causa T‑185/08, VDH Projektentwicklung e Edeka Rhein‑Ruhr/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso con cui si chiedeva di dichiarare la carenza della Commissione, avendo essa omesso, per quanto riguarda la stipula di una concessione di lavori pubblici nonché l’attribuzione di un contratto di appalto generale, di attuare immediatamente il meccanismo di correzione previsto dall’art. 3 della direttiva 89/665/CEE e di inviare alla Repubblica federale di Germania un avviso ai sensi dell’art. 3, n. 2, della medesima direttiva – Ricorso per carenza proposto da persone fisiche e giuridiche – Necessità che il ricorrente sia direttamente interessato dall’atto con riferimento al quale viene addebitata la carenza all’istituzione in questione.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La VDH Projektentwicklung GmbH e la Edeka Handelsgesellschaft Rhein‑Ruhr mbH sopportano le proprie spese.
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