Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 23 settembre 2009 – Complejo Agricola / Commissione
(causa C‑415/08 P)
«Impugnazione – Protezione degli habitat naturali – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea – Decisione della Commissione – Ricorso di annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche – Ricevibilità – Impugnazione manifestamente infondata»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punto 21)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 26, 28-30)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T‑345/06, Complejo Agrícola/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento parziale dell’art. 1 e dell’allegato I della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che, in applicazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, adotta l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1) per la parte in cui designano il sito denominato «Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz», ove è ubicata un’azienda agricola di proprietà della ricorrente, quale sito d’importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Complejo Agrícola, SA è condannata alle spese.
3)
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
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