Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2009 – Apple Computer / TKS-Teknosoft
(causa C‑416/08 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio denominativo QUARTZ – Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario QUARTZ – Diniego di registrazione – Somiglianza dei prodotti – Rischio di confusione – Impugnazione manifestamente irricevibile»
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 22)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1° luglio 2008, causa T‑328/05, Apple Computer/UAMI, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della richiedente il marchio figurativo «QUARTZ» per prodotti della classe 9 volto all’annullamento della decisione 27 aprile 2005 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) (procedimento R 416/2004‑4), a sua volta recante il rigetto del ricorso esperito contro la decisione della divisione di opposizione che aveva rifiutato parzialmente la registrazione di tale marchio nell’ambito dell’opposizione presentata dal titolare del marchio figurativo comunitario «QUARTZ» per servizi delle classi 9 e 42.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Apple Computer Inc. è condannata alle spese.
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