ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
28 febbraio 2013 ?(1)
«Liquidazione delle spese»
Nella causa C‑432/08 P‑DEP,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, proposta l’8 agosto 2012,
Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
convenuto,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. G. Arestis (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev e J. L. da Cruz Vilaça, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La causa in esame riguarda la liquidazione delle spese sostenute dalla Commissione europea nel contesto della causa C‑432/08 P.
Impugnazione
2 Con un ricorso proposto il 24 settembre 2008, il sig. Marcuccio ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 9 luglio 2008, Marcuccio/Commissione (T‑296/05 e T‑408/05), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento di due decisioni implicite dell’Ufficio liquidatore del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee, che negano il rimborso nella misura del 100% di talune spese mediche da lui sostenute nonché la domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione a versare in suo favore gli importi di talune spese mediche.
3 Con ordinanza del 9 dicembre 2009, Marcuccio/Commissione (C‑432/08 P), la Corte ha respinto tale impugnazione come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Il sig. Marcuccio è stato condannato a sopportare le spese del procedimento di impugnazione.
4 Poiché tra la Commissione ed il sig. Marcuccio non è stato trovato alcun accordo in merito all’importo delle spese ripetibili, la Commissione ha proposto la domanda in esame.
Argomenti delle parti
5 La Commissione chiede alla Corte di fissare l’importo delle spese ripetibili in EUR 8 000 nonché di condannare il sig. Marcuccio alle spese del procedimento di liquidazione in esame.
6 A sostegno della sua domanda, la Commissione afferma che l’importo reclamato copre le spese necessariamente affrontate ai fini del procedimento avviato dinanzi alla Corte. Tale importo corrisponderebbe a prestazioni conformi agli usi in materia statutaria per quanto riguarda un avvocato che abbia ricevuto mandato da essa.
7 Quanto all’opportunità di avvalersi delle prestazioni di un avvocato che non appartiene al suo servizio giuridico, la Commissione sostiene che la quantità e la complessità dei ricorsi presentati dal sig. Marcuccio l’hanno obbligata ad affidare il relativo contenzioso ad un tale avvocato, poiché il trattamento di detti ricorsi ad opera dei suoi agenti avrebbe impegnato in modo eccessivo il team «funzione pubblica europea» del suo servizio giuridico.
8 Per quanto attiene al carattere ragionevole dell’importo delle spese, la Commissione sottolinea che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, la somma di EUR 8 000 in tal modo reclamata è interamente giustificata nel contesto di un’impugnazione in materia statutaria. La parte principale di tali spese sarebbe stata sostenuta per l’esame degli atti del sig. Marcuccio e per la redazione dei controricorsi e delle controrepliche da essa prodotti.
9 Il sig. Marcuccio contesta la domanda di liquidazione delle spese presentata dalla Commissione.
10 Il sig. Marcuccio eccepisce l’irricevibilità di tale domanda. Egli afferma di non essere mai venuto a conoscenza della lettera della Commissione del 3 maggio 2011, che lo informava degli importi relativi ad una prima serie di 24 procedimenti nei quali è stato condannato alle spese dalla Corte, dal Tribunale di primo grado o dal Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, con decisioni pronunciate tra il 6 dicembre 2007 ed il 4 aprile 2011. Inoltre, il sig. Marcuccio lamenta l’illegalità dell’invio della corrispondenza che lo riguarda all’avv. Cipressa, adducendo di non aver mai eletto domicilio presso quest’ultimo e che, comunque, egli non lo rappresentava più alla data di spedizione di detta lettera.
11 Pertanto, egli chiede alla Corte di ordinare che la domanda di liquidazione delle spese, corredata di un termine di risposta ragionevole, gli sia inviata al suo domicilio attuale.
12 Il sig. Marcuccio obietta inoltre che la Commissione non può esigere il rimborso della somma menzionata nella sua domanda di liquidazione delle spese poiché tale somma non ha mai formato oggetto di un accordo tra le parti. A suo avviso, in ogni caso, detta domanda non è stata presentata entro un termine ragionevole.
13 Per quanto attiene alla fondatezza della citata domanda, il sig. Marcuccio sostiene che l’importo reclamatogli è sproporzionato. A questo riguardo egli invoca, da un lato, il carattere non indispensabile del ricorso, da parte della Commissione, alle prestazioni di un avvocato che non appartiene al suo servizio giuridico e, dall’altro, il carattere eccessivo dell’importo della domanda, stimando appropriata la somma di EUR 1 400.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese
14 Occorre rilevare che la domanda di liquidazione delle spese proposta dalla Commissione è fondata sul diritto alle spese che la citata ordinanza Marcuccio/Commissione le conferisce. Dal fascicolo trasmesso alla Corte dalla Commissione emerge che quest’ultima, nell’esercizio di tale diritto, il 3 maggio 2011 ha inviato al sig. Marcuccio una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, recante gli importi che essa considerava dovuti dall’interessato. La Commissione gli ha inoltre trasmesso una rettifica di tale lettera il 5 maggio 2011.
15 A questo proposito occorre anzitutto rilevare che la ricevibilità di tale domanda di liquidazione delle spese non può essere fatta dipendere dall’inerzia della parte condannata alle spese o dall’eventuale esistenza di un previo accordo tra le parti, a pena di privare di efficacia il procedimento di cui all’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, che è finalizzato ad ottenere che si statuisca in via definitiva sulle spese del procedimento.
16 Per quanto poi attiene all’argomento con cui il sig. Marcuccio deduce in giudizio che la predetta domanda di liquidazione delle spese non è stata presentata entro un termine ragionevole, è sufficiente far osservare che il procedimento previsto all’anzidetto articolo 145 non assoggetta ad alcun termine la presentazione di questa domanda. A tale proposito, posto che la citata ordinanza Marcuccio/Commissione è stata resa il 9 dicembre 2009 e la presente domanda di liquidazione delle spese è stata presentata l’8 agosto 2012, ossia due anni e otto mesi dopo la pronuncia di detta ordinanza, occorre dichiarare che un termine siffatto appare ragionevole.
17 Infine, per quanto concerne l’argomento a tenore del quale gli invii delle copie delle suddette lettere del 3 e del 5 maggio 2011 all’avv. Cipressa, legale del sig. Marcuccio nella causa da cui è scaturita la citata ordinanza Marcuccio/Commissione, sono viziati da illegalità, occorre dichiarare che il carattere legale o illegale di siffatti invii non può incidere sulla ricevibilità della presente domanda di liquidazione delle spese.
18 Alla luce di tali circostanze, la domanda di liquidazione delle spese presentata dalla Commissione è ricevibile.
Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese
19 Ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato».
20 Dalla formulazione di questa disposizione si evince che la retribuzione di un avvocato rientra tra le spese indispensabili ai sensi della stessa (v. ordinanza del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos, C‑323/06 P-DEP, punto 10).
21 La Commissione ha affermato di essere stata costretta a farsi assistere da un avvocato esterno in considerazione del numero elevato e della complessità dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio e della circostanza che, se tali ricorsi fossero stati trattati dai suoi agenti, ciò avrebbe provocato un impatto significativo sul funzionamento del team «funzione pubblica europea» del suo servizio giuridico. A titolo di esempio, la Commissione asserisce che, alla data di deposito della presente domanda di liquidazione delle spese, il sig. Marcuccio era all’origine di 111 cause proposte dinanzi ai tre organi giudicanti dell’Unione europea, nell’ambito di procedimenti di primo grado ed in sede di impugnazione.
22 Se ne evince che l’argomento del sig. Marcuccio tratto dal carattere non indispensabile del ricorso, da parte della Commissione, alle prestazioni di un avvocato non appartenente al suo servizio giuridico non può essere accolto.
23 È del pari giurisprudenza costante che, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, la Corte deve valutare liberamente i termini della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v., in particolare, ordinanza del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C‑12/03 P-DEP e C‑13/03 P-DEP, punto 44).
24 È alla luce di questi elementi che nel caso di specie deve essere valutato l’importo delle spese ripetibili a titolo di onorari d’avvocato.
25 In primo luogo, per quel che riguarda l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e la difficoltà della causa, giova rammentare che da questa lite è scaturito un procedimento di impugnazione il quale, per sua stessa natura, si limita alle questioni di diritto e non concerne l’accertamento dei fatti.
26 Detta impugnazione, inoltre, era principalmente diretta a contestare la citata sentenza Marcuccio/Commissione, nei limiti in cui con quest’ultima il Tribunale, asseritamente, in primo luogo aveva snaturato e travisato i fatti e le affermazioni del ricorrente in primo grado, in secondo luogo aveva interpretato ed applicato in modo errato la nozione di atto impugnabile e violato l’articolo 231 CE nonché i principi dell’autorità della res iudicata e della separazione dei poteri, e in terzo luogo si era reso colpevole di una «carenza assoluta di istruttoria» ed aveva omesso di pronunciarsi su un punto fondamentale della controversia. Tali tre motivi sollevati dal sig. Marcuccio per suffragare la sua impugnazione sono stati respinti in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati.
27 Alla luce di queste circostanze, occorre considerare che la causa non presentava un grado di difficoltà particolarmente elevato e rivestiva un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione.
28 In secondo luogo, circa la rilevanza economica della controversia per le parti, occorre dichiarare che la lite non presentava un interesse economico particolare, dal momento che verteva su un diniego di rimborso di spese mediche di importo complessivo inferiore ai 3 000 EUR.
29 In terzo luogo, con riferimento alla quantità di lavoro prestata, sebbene l’atto introduttivo depositato dal sig. Marcuccio abbia richiesto un’analisi relativamente poco complessa, è tuttavia pacifico che il procedimento di impugnazione ha originato due scambi di scritti processuali in contraddittorio tra le parti.
30 Occorre peraltro rammentare il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai diversi organi giudicanti dell’Unione, che ha costretto la Commissione a farsi assistere, nella causa sfociata nella citata ordinanza Marcuccio/Commissione, da un avvocato esterno. Il fatto di avvalersi di un tale avvocato ha inevitabilmente aumentato le spese indispensabili sostenute dalla Commissione per il procedimento relativo alla predetta causa.
31 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e dell’esame dei documenti prodotti dalla Commissione, la Corte considera adeguato fissare in EUR 8 000 l’importo degli onorari di avvocato ripetibili ex articolo 144 del regolamento di procedura.
32 Diversamente dall’articolo 137 del regolamento di procedura, il quale dispone che si provveda sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa, l’articolo 145 di detto regolamento non contiene una disposizione del genere. La Corte, infatti, nel determinare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese. Pertanto, non vi è luogo a statuire separatamente sulle spese sostenute per il procedimento in esame (v., in tal senso, ordinanza del 6 gennaio 2004, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 DEP, Racc. pag. I‑1, punto 87).
33 Tenuto conto dell’esito di quest’ultimo, non occorre aumentare l’importo delle spese ripetibili aggiungendovi una somma inerente al presente procedimento di liquidazione delle spese.
34 Pertanto, la domanda della Commissione deve essere accolta e l’importo delle spese che il sig. Marcuccio dovrà rimborsare a quest’ultima deve essere fissato in EUR 8 000.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:
L’importo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea nella causa C‑432/08 P è fissato in EUR 8 000.
Firme
1? Lingua processuale: l’italiano.
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