Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 26 novembre 2009 – Região autónoma dos Açores / Consiglio
(causa C‑444/08 P)
«Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura – Regolamento (CE) n. 1954/2003 – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Ente regionale o locale – Atti riguardanti direttamente e individualmente tale ente – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e manifestamente infondata»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso diretto all’annullamento parziale di un regolamento relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie) – Ricorso proposto da un’autorità regionale – Ricorso non equiparabile al ricorso di uno Stato membro – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 230, secondo comma e 4, CE) (v. punti 31-33, 36-41, 44, 63, 75)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente (Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 46, 54)
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 52-53)
4. Diritto comunitario – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 70-72)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1° luglio 2008, causa T‑37/04, Região autónoma dos Açores/Consiglio, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1) – Requisito dell’essere individualmente interessati dall’atto impugnato.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Região autónoma dos Açores è condannata alle spese.
3)
Il Regno di Spagna e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
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