Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 9 luglio 2009 – Wierer / Land Baden-Württemberg
(causa C‑445/08)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Patente di guida – Direttiva 91/439/CEE – Revoca della patente nazionale per guida in stato di ebbrezza – Mancata produzione di un certificato medico-psichiatrico necessario per ottenere una nuova patente nello Stato membro ospitante – Patente rilasciata in un altro Stato membro – Verifica, da parte dello Stato membro ospitante, della condizione della residenza – Possibilità di fondarsi sulle informazioni fornite dal titolare della patente in forza dell’obbligo di cooperazione ad esso incombente ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro ospitante – Possibilità di procedere ad indagini nello Stato membro del rilascio»
Trasporti – Trasporti su strada – Patente di guida – Direttiva 91/439 (Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4) (v. punti 59‑63 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Interpretazione dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) – Diniego di riconoscimento di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro in violazione della condizione relativa alla residenza – Possibilità per lo Stato membro ospitante di fondarsi, ai fini della verifica della sussistenza della condizione relativa alla residenza al momento del rilascio della patente, sulle informazioni fornite dallo stesso titolare durante il procedimento amministrativo e giudiziario in base all’obbligo di cooperazione ad esso incombente o, eventualmente, di procedere ad indagini nello Stato membro di rilascio – Titolare precedentemente oggetto di una misura di revoca della patente nazionale per guida in stato di ebbrezza ed incapace di produrre una perizia medico-psichiatrica necessaria per ottenere una nuova patente nel suo Stato di residenza.
Dispositivo
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento sul proprio territorio del diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un secondo momento da un altro Stato membro ad un soggetto che, in un primo momento, ha formato oggetto, nello Stato membro ospitante, di un provvedimento di revoca di una patente precedente per guida in stato di ebbrezza e sebbene tale seconda patente sia stata ottenuta al di fuori di qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente, qualora risulti:
– che, sulla base delle spiegazioni e delle informazioni fornite dal titolare della patente durante il procedimento amministrativo o giudiziario in esecuzione di un obbligo di cooperazione impostogli in forza del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, la condizione della residenza non sia stata rispettata dallo Stato membro di rilascio di tale patente,
ovvero
– che le informazioni ottenute durante le indagini svolte dalle autorità nazionali e dai giudici dello Stato membro ospitante nello Stato membro del rilascio non sono informazioni incontestabili, provenienti da tale ultimo Stato, in base alle quali il titolare non aveva la sua normale residenza nel territorio di detto Stato al momento del rilascio, da parte di quest’ultimo, di una patente di guida.
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