Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 settembre 2009 – HUP Uslugi Polska / UAMI
(causa C‑520/08 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. b)‑d) e lett. g) – Domanda di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo comunitario I.T.@MANPOWER»
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 35)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 settembre 2008, causa T‑248/05, HUP Uslugi Polska / UAMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), mediante la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 5 aprile 2005, R 124/2004‑4, che aveva disposto il rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di annullamento, la quale aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità riguardante il marchio denominativo comunitario «I.T.@MANPOWER», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 – Marchio privo di carattere descrittivo.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La HUP Uslugi Polska sp. zoo è condannata alle spese.
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