Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 26 marzo 2009 – Pignataro / Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e altri
(causa C‑535/08)
«Condizioni di eleggibilità ad elezioni regionali – Obbligo di residenza nella regione considerata – Artt.17 CE e 18 CE – Diritti fondamentali – Mancanza di collegamento con il diritto comunitario – Manifesta incompetenza della Corte»
1. Cittadinanza dell’Unione europea – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione materiae – Esclusione delle situazioni meramente interne (Artt. 17 CE e 18 CE) (v. punti 14‑18, dispositivo 1)
2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questione sollevata nel corso di una lite relativa all’applicazione di una normativa nazionale non rientrante nell’ambito d’applicazione del diritto comunitario – Esclusione (Art. 234 CE) (v. punti 22‑24, dispositivo 2)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Interpretazione dell’art. 6 UE, dell’art. 3 del primo protocollo addizionale, dell’art. 2 del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 25 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – Interpretazione degli artt. 17 e 18 CE – Compatibilità di una normativa regionale che il limita il diritto di elettorato passivo di un cittadino italiano sulla base di un requisito di residenza nella regione.
Dispositivo
1) Gli artt. 17 CE e 18 CE non ostano ad una normativa nazionale che prevede, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, tra le condizioni di eleggibilità ad un’assemblea regionale, l’obbligo di risiedere nella regione considerata al momento della presentazione della candidatura.
2) La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere la prima questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
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