Causa C‑552/08 P
Agrar-Invest-Tatschl GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione — Codice doganale — Art. 220, n. 2, lett. b) — Recupero di dazi all’importazione — Non contabilizzazione a posteriori di dazi all’importazione — Avviso agli importatori — Buona fede»
Massime dell’ordinanza
1. Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
2. Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità — Modifica dell’oggetto della lite — Esclusione
(Regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 2)
3. Risorse proprie delle Comunità europee — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2700/2000, undicesimo ‘considerando’; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, n. 2, lett. b), quarto e quinto comma]
1. Dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia risulta che l’impugnazione è circoscritta alle questioni di diritto. Il Tribunale, dunque, è il solo competente, da una parte, a constatare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti e, dall’altra, a valutare tali fatti. Pertanto, eccetto il caso di snaturamento degli elementi ad esso presentati, la valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
(v. punto 46)
2. In conformità dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. In sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata infatti alla valutazione della soluzione in diritto data ai motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado.
(v. punto 49)
3. Ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, un debitore può invocare la propria buona fede per ottenere un rimborso od uno sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione qualora possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero rispettate tutte le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale.
Come risulta espressamente dal chiaro ed inequivocabile tenore letterale dell’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del citato regolamento, suffragato dall’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2700/2000, tale possibilità non sussiste qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte dei paesi terzi beneficiari.
Riguardo alla data pertinente per prendere in considerazione la buona fede del debitore, risulta espressamente dall’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del codice doganale che la dimostrazione da parte dell’operatore della propria buona fede, laddove siffatta dimostrazione sia ammessa, riguarda il suo comportamento «per la durata delle operazioni commerciali in questione». Di conseguenza, la data pertinente per prendere in considerazione la buona fede del debitore è quella in cui sono state effettuate le operazioni d’importazione.
(v. punti 55-58, 60)
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
1° ottobre 2009 (*)
«Impugnazione – Codice doganale – Art. 220, n. 2, lett. b) – Recupero di dazi all’importazione – Non contabilizzazione a posteriori di dazi all’importazione – Avviso agli importatori – Buona fede»
Nel procedimento C‑552/08 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 9 dicembre 2008,
Agrar-Invest-Tatschl GmbH, con sede in St. Andrä im Lavanttal (Austria), rappresentata dall’avv. O. Wenzlaff, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Schønberg, in qualità di agente, assistito dall’avv. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Agrar-Invest-Tatschl GmbH (in prosieguo: la «Agrar-Invest-Tatschl») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 ottobre 2008, causa T‑51/07, Agrar-Invest-Tatschl/Commissione (Racc. pag. II‑2825; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il ricorso dell’impresa suddetta diretto all’annullamento della decisione 4 dicembre 2006, C (2006) 5789 def., con cui la Commissione delle Comunità europee ha deciso, in particolare, che in uno specifico caso la rinuncia al recupero a posteriori e lo sgravio di dazi all’importazione non erano giustificati (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 Con decisione 29 ottobre 2001, 2001/868/CE (GU L 330, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato la firma a nome della Comunità dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (in prosieguo: l’«accordo interinale»), e l’applicazione provvisoria dello stesso.
3 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’accordo interinale, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono stati aboliti all’entrata in vigore di tale accordo.
4 L’art. 220, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17; in prosieguo: il «codice doganale»), dispone quanto segue:
«(...) non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:
(...)
b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del primo comma, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto.
Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.
La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario».
5 L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2700/2000 giustificava l’introduzione nel codice doganale del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’art. 220, n. 2, lett. b), di tale codice nei seguenti termini:
«È necessario, per il caso particolare dei regimi preferenziali, definire le nozioni di errore delle autorità doganali e di buona fede del debitore. Il debitore non dovrebbe essere responsabile di un cattivo funzionamento del sistema dovuto ad un errore commesso dalle autorità di un paese terzo. Tuttavia il rilascio di un certificato inesatto da parte di dette autorità non dovrebbe essere considerato un errore se esso è stato elaborato in base ad una richiesta contenente informazioni inesatte. Occorre valutare l’inesattezza delle informazioni fornite dall’esportatore nella sua richiesta sulla scorta di tutti gli elementi fattuali contenuti nella richiesta stessa. Il debitore può invocare la buona fede se può dimostrare di aver dato prova di diligenza, a meno che non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso che segnala fondati dubbi».
6 L’art. 239 del codice doganale prevede quanto segue:
«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
– da determinarsi secondo la procedura del comitato;
– dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato (...).
(...)».
7 La Commissione ha pubblicato, il 26 giugno 2002, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso agli importatori relativo alle importazioni di zucchero nella Comunità originario dei paesi dei Balcani occidentali (GU C 152, pag. 14; in prosieguo: l’«avviso agli importatori»). Tale avviso è così formulato:
«La Commissione europea informa gli operatori della Comunità che sussiste un ragionevole dubbio in ordine alla corretta applicazione degli accordi preferenziali relativi allo zucchero classificabile alle voci NC 1701 e NC 1702, dichiarato al momento dell’importazione come originario dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Iugoslavia, ivi compreso il Kosovo conformemente a quanto definito dalla Risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine di beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.
Dagli inizi del 2001 si è verificato un significativo e rapido aumento delle importazioni preferenziali di zucchero nella Comunità originario di taluni paesi dei Balcani occidentali, [malgrado anche] nel recente passato i paesi interessati [mostrassero un deficit] della produzione di zucchero. Allo stesso tempo, le esportazioni di zucchero dalla Comunità verso i paesi della regione hanno registrato un aumento più o meno analogo. Tale andamento dei flussi commerciali in entrambe le direzioni appare altamente artificiale e vi sono alcune indicazioni che avvalorerebbero l’ipotesi della frode.
Si avvertono pertanto gli operatori comunitari che presentano delle prove documentali dell’origine allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per lo zucchero classificabile alle voci NC 1701 e NC 1702 di adottare tutte le precauzioni necessarie, dal momento che l’immissione in libera pratica delle suddette merci può determinare l’insorgere di un’obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità».
I fatti quali risultano dalla sentenza impugnata
8 La Agrar-Invest-Tatschl è un’impresa austriaca, specializzata nel commercio di prodotti agricoli. Tra il 20 settembre 2001 e l’8 agosto 2002, essa ha realizzato 76 operazioni di importazione di zucchero proveniente dalla Croazia. Nove di queste importazioni hanno avuto luogo tra il 1° luglio e l’8 agosto 2002 (in prosieguo: le «importazioni controverse»).
9 Tali importazioni sono state realizzate sulla base dell’accordo interinale e hanno beneficiato, a tale titolo, di un trattamento preferenziale concesso dietro presentazione alle autorità doganali d’importazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (in prosieguo: il «certificato EUR.1»), rilasciato dalle autorità doganali croate.
10 Il 2 aprile 2002 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha informato la Commissione che sulle importazioni preferenziali di zucchero proveniente da alcuni paesi dei Balcani occidentali gravava il sospetto dell’utilizzo di certificati d’origine falsi.
11 La Commissione ha pertanto pubblicato l’avviso agli importatori. Le importazioni controverse hanno avuto luogo dopo la pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
12 Su richiesta delle autorità doganali austriache, le autorità doganali croate hanno proceduto, tra il 23 luglio 2002 e il 16 settembre 2003, ad un controllo a posteriori dei certificati EUR.1 presentati dalla Agrar‑Invest-Tatschl per le importazioni controverse.
13 In esito a tali controlli, l’amministrazione doganale croata ha confermato, in data 18 febbraio e 16 settembre 2003, l’autenticità ed esattezza dei certificati EUR.1 rilasciati per le importazioni controverse.
14 Dopo la pubblicazione dell’avviso agli importatori, l’OLAF ha condotto in Grecia analisi su zucchero di asserita origine croata. Tale ufficio ha scoperto che il prodotto in questione era composto da una miscela di zucchero di barbabietola e di zucchero di canna, ciò che ne escludeva del tutto un’origine croata. Il 28 ottobre 2002 l’OLAF ha informato di ciò gli Stati membri.
15 Nel giugno 2003 l’OLAF ha svolto un’indagine presso il produttore croato di zucchero IPK Tvornica Šećera Osijek d.o.o. e ha constatato che tale impresa, dalla quale la Agrar-Invest-Tatschl aveva acquistato dello zucchero, utilizzava per la sua produzione anche zucchero di canna importato, senza che fosse possibile distinguere i vari lotti di zucchero gli uni dagli altri.
16 Le autorità doganali croate hanno di conseguenza revocato tutti i certificati EUR.1 rilasciati tra il 14 settembre 2001 e il 17 settembre 2002. Il 30 giugno 2004 le autorità doganali austriache hanno informato gli importatori interessati della revoca dei detti certificati.
17 In seguito a tale revoca, le dette autorità austriache hanno inviato alla Agrar-Invest-Tatschl, in data 9 agosto 2004, un avviso di recupero a posteriori per l’importo di EUR 916 807,21.
18 Tale società ha proposto un ricorso avverso l’avviso in oggetto dinanzi al giudice austriaco competente ed ha richiesto la non contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi oggetto dell’avviso di riscossione, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale e, in subordine, il loro sgravio a norma dell’art. 239 di tale codice.
19 Con lettera del 1° giugno 2005 la Repubblica d’Austria ha chiesto alla Commissione di decidere, sulla base dei summenzionati articoli del codice doganale, se nel caso della Agrar-Invest-Tatschl fosse giustificato rinunciare alla contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi all’importazione e, in subordine, se lo sgravio di tali dazi fosse giustificato.
20 Nella decisione controversa, la Commissione ha affermato che era necessario rinunciare alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali dovuti per le importazioni precedenti alla pubblicazione dell’avviso agli importatori. Relativamente alle importazioni controverse essa ha negato, invece, la possibilità di soprassedere alla contabilizzazione a posteriori, nonché quella di concedere uno sgravio di tali dazi, i quali riguardavano un importo complessivo di EUR 110 937,60.
21 In sostanza la Commissione ha addotto che le competenti autorità croate sapevano o, almeno, avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non rispettavano le condizioni poste per poter beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall’accordo interinale e, quindi, erano incorse in un errore ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale. Tuttavia, in seguito alla pubblicazione dell’avviso agli importatori, la Agrar-Invest-Tatschl non avrebbe più potuto invocare la propria buona fede in relazione alle importazioni realizzate dopo la data di tale pubblicazione. La circostanza che le autorità croate abbiano confermato la validità di taluni certificati EUR.1 dopo la pubblicazione di tale avviso non sarebbe pertinente a tal riguardo, poiché, a giudizio della Commissione, la società suddetta era cosciente dei rischi che correva nel momento in cui realizzava le importazioni controverse e la conferma della validità dei certificati in oggetto non poteva far sorgere in essa a posteriori un legittimo affidamento, a meno di voler privare di ogni significato l’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del codice doganale.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
22 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2007, la Agrar-Invest-Tatschl ha proposto un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui quest’ultima ha respinto le sue richieste concernenti la non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali relativi alle importazioni controverse e lo sgravio degli stessi.
23 A sostegno del suo ricorso, tale società ha segnatamente fatto valere, in sostanza, che la pubblicazione dell’avviso agli importatori non impediva di ritenerla in buona fede, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, in quanto la conferma da parte delle autorità doganali croate dell’autenticità dei certificati EUR.1, intervenuta successivamente alle importazioni controverse, sarebbe stata ottenuta proprio su richiesta delle autorità austriache, richiesta presentata appunto a seguito di tale pubblicazione.
24 La Agrar-Invest-Tatschl ha pertanto ritenuto che, se anche la detta disposizione del codice doganale escludeva la sua buona fede relativamente all’autenticità e all’esattezza delle prove originali depositate al momento delle importazioni controverse, essa tuttavia non ostava a che la sua buona fede fosse «ripristinata» da un controllo a posteriori condotto congiuntamente dalle autorità sia dello Stato d’importazione sia di quello d’esportazione.
25 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, nella sua interezza, il ricorso proposto dalla Agrar-Invest-Tatschl e l’ha condannata alle spese.
26 Quanto alla valutazione della condizione relativa alla buona fede dell’importatore, quale prescritta dall’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale ai fini della non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, il Tribunale ha affermato, al punto 42 della sentenza impugnata, che il tenore letterale del quinto comma di tale disposizione è chiaro ed inequivocabile. Pertanto, da una parte, l’importatore non potrebbe invocare la propria buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso agli importatori che segnala fondati dubbi e, dall’altra, egli non potrebbe dimostrare la propria buona fede adottando misure supplementari al fine di assicurare l’autenticità e l’esattezza dei certificati prescritti per beneficiare del trattamento preferenziale.
27 Il Tribunale ha considerato, al punto 43 della sentenza impugnata, che tale esclusione assoluta della buona fede in seguito alla pubblicazione di un avviso di questo tipo garantisce un grado di certezza del diritto molto elevato. Tuttavia, a tal riguardo esso ha rilevato, al punto 44 della detta sentenza, che, nel caso di specie, l’avviso pubblicato dalla Commissione, il quale non fa riferimento all’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del codice doganale, non era particolarmente esplicito in merito ai suoi effetti giuridici.
28 Al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che la Commissione aveva ammesso, all’udienza, che non era escluso che, in circostanze eccezionali, essa potesse assumere una posizione più flessibile quanto all’effetto assoluto di un avviso agli importatori in una situazione in cui l’importatore avesse proceduto, in seguito alla pubblicazione di un tale avviso, ma precedentemente alle operazioni di importazione, a misure supplementari conclusesi con la conferma dell’origine dei prodotti.
29 Pur rilevando, al punto 48 della sentenza impugnata, che la Agrar‑Invest-Tatschl non aveva fornito alcuna informazione in merito ad eventuali azioni che essa avrebbe intrapreso a tal fine prima o, al più tardi, al momento delle importazioni controverse, il Tribunale ha affermato, al punto 46 della medesima sentenza, che non occorreva comunque esaminare tale eventuale eccezione, poiché, in ogni caso, la detta società non aveva agito in buona fede nel caso di specie.
30 Il Tribunale ha infatti osservato che, sostenendo che la conferma delle autorità doganali croate aveva «ripristinato» la sua buona fede, la Agrar‑Invest-Tatschl ammetteva implicitamente di non essere stata in buona fede al momento delle importazioni controverse. A giudizio del Tribunale, la data determinante quando si prende in considerazione la buona fede del debitore è quella dell’importazione delle merci e, inoltre, l’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale non prevede in alcun modo la possibilità che controlli a posteriori, che confermino l’autenticità di certificati, possano influire retroattivamente sulla valutazione della buona fede dell’importatore al momento in cui egli effettua delle importazioni.
31 Quanto agli argomenti della Agrar-Invest-Tatschl diretti a contestare la decisione controversa nella parte in cui questa ha rifiutato uno sgravio dei dazi doganali ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, il Tribunale ha affermato, al punto 56 della sentenza impugnata, che la detta società non poteva limitarsi a richiamare nelle sue memorie le osservazioni da essa svolte nella parte del suo atto introduttivo del ricorso relativa al rifiuto di soprassedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.
32 Infatti, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha in particolare osservato a tal proposito che, se è pur vero che l’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale persegue lo stesso fine dell’art. 239 del detto codice, queste due disposizioni tuttavia non coincidono. Il primo articolo avrebbe una finalità più limitata rispetto al secondo, avendo unicamente lo scopo di tutelare il legittimo affidamento del debitore quanto alla fondatezza di tutti gli elementi che giustificano la decisione di procedere o meno ad una contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali. Per contro, l’art. 239 dello stesso codice rappresenterebbe una clausola generale di equità.
33 Considerando che gli artt. 220, n. 2, lett. b), e 239 del codice doganale sono due disposizioni distinte, i cui criteri di applicazione sono differenti, il Tribunale, al punto 59 della sentenza impugnata, ne ha dedotto che, a norma dell’art. 44, n. 1, lett. c), del proprio regolamento di procedura, la Agrar-Invest-Tatschl non poteva limitarsi a richiamare gli argomenti riguardanti l’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale al fine di motivare le proprie conclusioni in merito all’art. 239 dello stesso codice.
34 Conseguentemente, al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che la domanda di annullamento della decisione controversa, nella parte recante diniego di sgravio dei dazi ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, doveva essere respinta in quanto irricevibile, e pertanto, al punto 61 della stessa sentenza, ha integralmente respinto il ricorso di cui era stato investito.
Sull’impugnazione
35 La Agrar-Invest-Tatschl conclude che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, accogliere le richieste da essa avanzate in primo grado e condannare la Commissione alle spese, mentre quest’ultima conclude per il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.
36 Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata.
Argomenti delle parti
37 A sostegno della sua impugnazione, la Agrar-Invest-Tatschl afferma principalmente che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del codice doganale, dichiarando che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di un avviso agli importatori comporta che un operatore non possa invocare la propria buona fede, ai fini della non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali dovuti, anche qualora i certificati di origine presentati al momento delle importazioni controverse siano stati oggetto di un controllo a posteriori, effettuato dalle autorità doganali dello Stato terzo di esportazione su richiesta delle autorità doganali dello Stato membro d’importazione e conclusosi con la conferma dell’autenticità dei detti certificati.
38 Secondo la Agrar-Invest-Tatschl, non vi è dubbio che un importatore negligente, il quale non intraprenda alcuna azione per garantire l’applicazione regolare del regime preferenziale, non può invocare la propria buona fede. Tuttavia, a suo avviso, diversa soluzione si impone qualora, come nel caso di specie, le autorità doganali dello Stato membro d’importazione, in seguito alla pubblicazione dell’avviso agli importatori, invitino le omologhe autorità dello Stato terzo di esportazione a svolgere un controllo a posteriori dell’autenticità e della veridicità dei certificati d’origine. Infatti, se, in seguito a tali controlli, tale autenticità venisse confermata dalle autorità doganali dello Stato terzo di esportazione, la tutela del legittimo affidamento dell’importatore sarebbe ripristinata, dato che egli potrebbe legittimamente ritenere che il risultato di tali controlli a posteriori abbia dissipato i dubbi e i sospetti che avevano reso necessaria la pubblicazione del detto avviso agli importatori.
39 La Agrar-Invest-Tatschl reputa quindi che, in circostanze quali quelle del caso di specie, l’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale miri a tutelare la buona fede dell’importatore, relativamente al controllo a posteriori dei certificati d’origine, e non anche la sua buona fede riguardo alla regolarità di questi ultimi al momento della realizzazione delle importazioni controverse, vale a dire al momento della presentazione alla dogana dei documenti prescritti. Infatti, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’avviso agli importatori avrebbe l’effetto di addossare sugli operatori una presunzione di mala fede, la quale potrebbe tuttavia essere resa inoperante dimostrando che sono state adottate misure di controllo successive alle dette operazioni, quali il controllo a posteriori svolto dalle autorità doganali dello Stato terzo di esportazione.
40 Inoltre, dichiarando che la valutazione della buona fede di un importatore ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale deve essere effettuata prendendo in esame il periodo precedente alle importazioni controverse ovvero con esse concomitante, il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato la portata delle azioni intraprese dalla Agrar‑Invest-Tatschl, successivamente alla pubblicazione dell’avviso agli importatori, al fine di garantire che le proprie importazioni soddisfacessero le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale. Al riguardo, la detta società sottolinea che la revoca da parte delle autorità doganali croate dei certificati EUR.1, avvenuta dopo che esse ne avevano confermato l’autenticità, è motivata dal fatto che tali autorità sospettavano che lo zucchero importato fosse zucchero di canna proveniente dall’America latina. Orbene, la Agrar-Invest-Tatschl fa osservare che le importazioni controverse riguardavano zucchero di barbabietole.
41 Infine, la Agrar-Invest-Tatschl sembra contestare al Tribunale di non aver tenuto sufficientemente conto, nella sentenza impugnata, del fatto che l’avviso agli importatori non poteva in alcun modo avere effetto retroattivo sulle operazioni d’importazione effettuate prima della pubblicazione di tale avviso.
42 Dal canto suo, la Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione, rilevando peraltro che la Agrar-Invest-Tatschl contesta la sentenza impugnata solo relativamente alla non contabilizzazione a posteriori dei dazi e mostra così di rinunciare alle ulteriori richieste da essa avanzate in primo grado, in particolare quelle relative al rigetto della sua domanda di sgravio ai sensi dell’art. 239 del codice doganale.
43 La Commissione ritiene che, con la sua argomentazione, la Agrar‑Invest-Tatschl tenti di eludere l’inequivocabile tenore letterale dell’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del codice doganale, cercando sostegno in un’asserita buona fede che essa avrebbe acquisito relativamente ai controlli effettuati dalle autorità doganali croate successivamente alle importazioni controverse. Orbene, l’intenzione del legislatore comunitario sarebbe stata sufficientemente chiara là dove esso ha deciso che la pubblicazione di un avviso agli importatori impedisce agli operatori di poter invocare la propria buona fede al momento delle operazioni di importazione oggetto dell’avviso medesimo. Peraltro, asserendo che la conferma, da parte delle autorità suddette, dell’autenticità dei certificati, avrebbe «ripristinato» retroattivamente il suo legittimo affidamento al momento delle importazioni controverse, tale società ammette implicitamente che è la data di queste ultime ad essere determinante ai fini della valutazione della buona fede ai sensi della detta disposizione.
44 Inoltre, alcuni argomenti invocati dalla Agrar-Invest-Tatschl sarebbero finalizzati a rimettere in discussione valutazioni di fatto operate dal Tribunale e, per questo motivo, irricevibili.
45 Infine, quanto alla discussione avviata dalla società suddetta circa l’effetto retroattivo dell’avviso agli importatori sulle importazioni effettuate prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione osserva che tale questione non è stata dibattuta dinanzi al Tribunale e che, nella fattispecie, la decisione controversa ha appunto concesso la non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali relativamente alle operazioni effettuate prima della detta pubblicazione e l’ha negata solo relativamente alle importazioni controverse, successive al detto avviso. Conseguentemente, nella presente causa, non verrebbe assolutamente in questione un effetto retroattivo della pubblicazione in parola sulle operazioni d’importazione ad essa precedenti, sicché la Commissione esprime dubbi in merito alla ricevibilità di tale argomentazione nell’ambito della presente impugnazione.
Giudizio della Corte
46 In via preliminare, va rammentato che dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia risulta che l’impugnazione è circoscritta alle questioni di diritto. In forza di una giurisprudenza costante, il Tribunale, dunque, è il solo competente, da una parte, a constatare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altra, a valutare tali fatti. Pertanto, eccetto il caso di snaturamento degli elementi ad esso presentati, la valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza 3 marzo 2005, causa C‑499/03 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, Racc. pag. I‑1751, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
47 Di conseguenza, si deve respingere in quanto manifestamente irricevibile l’argomentazione della Agrar-Invest-Tatschl tesa a dimostrare che quest’ultima importava esclusivamente zucchero di barbabietole e non zucchero di canna, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale al punto 12 della sentenza impugnata e da esso affermato ai punti 56 e 57 della stessa, dopo aver respinto le offerte di prova di tale società.
48 Riguardo al problema degli effetti giuridici della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’avviso agli importatori sulle operazioni d’importazione precedenti a tale pubblicazione, si deve constatare che tale questione non è stata oggetto di dibattito nel procedimento dinanzi al Tribunale, che quest’ultimo non si è affatto pronunciato su tale questione e che, nella decisione controversa, la Commissione ha peraltro respinto la richiesta di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, a motivo della detta pubblicazione, solo relativamente alle importazioni controverse, vale a dire quelle avvenute successivamente alla pubblicazione stessa.
49 Orbene, secondo l’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. In sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata infatti alla valutazione della soluzione in diritto data ai motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado (v. ordinanza 13 febbraio 2008, causa C‑212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão/UAMI, punto 49, nonché sentenza 11 dicembre 2008, causa C‑295/07 P, Commissione/Département du Loiret, Racc. pag. I‑9363, punti 94 e 95).
50 Ciò considerato, si deve respingere in quanto manifestamente irricevibile anche l’argomentazione della Agrar-Invest-Tatschl con cui questa sembra contestare al Tribunale di non aver tenuto sufficientemente conto del fatto che la pubblicazione nella detta Gazzetta ufficiale dell’avviso agli importatori non poteva avere efficacia retroattiva sulle operazioni d’importazione precedenti a tale pubblicazione.
51 Quanto, infine, agli errori di diritto invocati dalla Agrar-Invest-Tatschl, relativi alla valutazione della sua buona fede ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, va rammentato che, secondo il primo comma di questa disposizione, non si procede ad una contabilizzazione a posteriori quando l’importo dei dazi legalmente dovuti non era stato contabilizzato per un errore delle stesse autorità doganali, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, il quale abbia per parte sua agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
52 I procedimenti di cui agli artt. 220 e 239 del codice doganale perseguono lo stesso scopo, vale a dire limitare il pagamento a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione ai casi in cui siffatto pagamento è giustificato e compatibile con un principio fondamentale quale il principio della tutela del legittimo affidamento (v. sentenze 1° aprile 1993, causa C‑250/91, Hewlett Packard France, Racc. pag. I‑1819, punto 46, e 20 novembre 2008, causa C‑375/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, Racc. pag. I‑8691, punto 57).
53 Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione, i quali possono essere concessi soltanto a determinate condizioni ed in casi specificamente previsti, costituiscono un’eccezione rispetto al normale regime delle importazioni ed esportazioni e, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o sgravio devono essere interpretate restrittivamente. Essendo la «buona fede» un presupposto essenziale per poter chiedere un rimborso o uno sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione, tale nozione deve conseguentemente essere interpretata in modo che il numero dei casi di rimborso o di sgravio resti limitato (v., in tal senso, sentenze 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I‑7877, punto 52, e 20 novembre 2008, causa C‑38/07 P, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione, Racc. pag. I‑8599, punto 60).
54 Siffatte considerazioni valgono a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso agli importatori.
55 Infatti, è certo vero che, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del codice doganale, la buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero rispettate tutte le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale.
56 Tuttavia, come il Tribunale ha giustamente constatato al punto 42 della sentenza impugnata, risulta espressamente dal chiaro ed inequivocabile tenore letterale dell’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del codice doganale che il debitore non può invocare la propria buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella detta Gazzetta ufficiale un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte dei Paesi terzi beneficiari.
57 Una tale interpretazione viene inoltre avvalorata dall’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2700/2000, che ha in particolare introdotto nel codice doganale il quinto comma dell’art. 220, n. 2, lett. b), di tale codice. Risulta, infatti, dal detto ‘considerando’ che il legislatore comunitario, al fine di determinare la nozione di «buona fede» nel particolare caso dei regimi preferenziali, ha voluto dare al debitore la possibilità d’invocare la propria buona fede qualora egli possa dimostrare di aver agito con diligenza, «a meno che non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso che segnala fondati dubbi».
58 Di conseguenza, il Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, ha giustamente affermato che il debitore non può invocare la propria buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella detta Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori, così che l’argomentazione della Agrar-Invest-Tatschl a tal riguardo dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.
59 Ne consegue anche che, per le stesse ragioni, non può essere accolta neppure l’argomentazione con cui la detta società sostiene che la conferma da parte delle autorità doganali croate dell’autenticità dei certificati EUR.1, successivamente revocati da queste stesse autorità, avrebbe «ripristinato», retroattivamente, la sua buona fede al momento delle importazioni controverse.
60 Quanto all’asserzione della Agrar-Invest-Tatschl tesa a contestare l’interpretazione accolta dal Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, secondo la quale, ai fini dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, la buona fede dell’operatore dev’essere valutata riguardo al periodo precedente o contemporaneo alle operazioni d’importazione, si deve osservare che dal quarto comma di questa disposizione risulta espressamente che la dimostrazione da parte dell’operatore della propria buona fede, laddove siffatta dimostrazione sia ammessa, riguarda il suo comportamento «per la durata delle operazioni commerciali in questione».
61 Di conseguenza, la Corte non può che constatare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto affermando, al punto 47 della sentenza impugnata, che la data pertinente quando si prende in considerazione la buona fede del debitore è quella in cui sono state effettuate le operazioni d’importazione.
62 Anche l’argomentazione della Agrar-Invest-Tatschl a tal riguardo dev’essere pertanto respinta in quanto manifestamente infondata.
63 Quanto infine agli argomenti addotti da tale società in merito all’eventualità, ammessa dalla Commissione all’udienza dinanzi al Tribunale, che l’adozione da parte dell’importatore di misure supplementari, successive alla pubblicazione dell’avviso agli importatori, ma precedenti alle operazioni d’importazione controverse o ad esse contemporanee, possa indurre tale istituzione, in circostanze eccezionali, a riconoscere la buona fede di tale operatore, va rilevato che il Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, ha espressamente affermato di non volersi pronunciare in merito a tale questione, poiché, in ogni caso, la ricorrente non aveva agito in buona fede nel caso di specie.
64 Conseguentemente, non essendosi il Tribunale in alcun modo pronunciato su tale questione, occorre – giusta quanto ricordato al punto 49 della presente ordinanza – respingere l’argomentazione della Agrar‑Invest-Tatschl a tal proposito in quanto manifestamente irricevibile.
65 Peraltro, a tal riguardo va sottolineato che, come risulta dal punto 48 della sentenza impugnata, la Agrar-Invest-Tatschl non ha, comunque, affatto dimostrato dinanzi al Tribunale di aver adottato, al momento delle importazioni controverse, siffatte misure supplementari in seguito alla pubblicazione dell’avviso agli importatori. In realtà, le asserite misure supplementari, invocate da tale società nella sua impugnazione, corrispondono a quelle adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d’importazione e dello Stato terzo d’esportazione, misure che, oltre tutto, sono successive alle importazioni controverse.
66 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Sulle spese
67 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Agrar‑Invest-Tatschl, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Agrar-Invest-Tatschl GmbH è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy