Causa C‑553/08 P
Powerserv Personalservice GmbH
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, nn. 1 e 2 — Domanda di dichiarazione di nullità — Impugnazione incidentale — Marchio comunitario denominativo MANPOWER — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso»
Massime dell’ordinanza
1. Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. c), 2 e 3]
3. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, nn. 1 e 2)
1. Risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva a constatare e giudicare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. Pertanto, la valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte in sede di impugnazione.
(v. punto 49)
2. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l’art. 7, n. 2, del medesimo regolamento, un marchio deve essere escluso dalla registrazione qualora sia composto esclusivamente da segni o indicazioni che gli conferiscono un carattere descrittivo in una parte della Comunità.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del detto regolamento, il n. 1, lett. c), di tale articolo non si applica se il marchio ha acquisito per i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.
Ne consegue che un marchio può essere registrato a norma dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso aveva inizialmente carattere descrittivo ai sensi del n. 1, lett. c), del medesimo articolo.
(v. punti 58-60)
3. I rispettivi ambiti di applicazione del n. 1 e del n. 2 dell’art. 51 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario sono differenti. Più precisamente, l’art. 51, n. 1, non fornisce un fondamento per l’azione di nullità nei confronti di un marchio che abbia acquisito carattere distintivo in virtù dell’uso che ne è stato fatto anteriormente al deposito della domanda di registrazione, dal momento che tale marchio non è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’art. 7 del citato regolamento. Quanto al n. 2 dell’art. 51, esso riguarda unicamente i marchi che abbiano acquisito carattere distintivo in virtù dell’uso che ne è stato fatto successivamente alla loro registrazione, malgrado che questa sia stata effettuata in contrasto con le disposizioni dell’art. 7, n. 1, lett. b)‑d), del citato regolamento e che quindi il marchio dovesse essere annullato a tale titolo.
(v. punto 91)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
2 dicembre 2009 (*)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, nn. 1 e 2 – Domanda di dichiarazione di nullità – Impugnazione incidentale – Marchio comunitario denominativo MANPOWER – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso»
Nel procedimento C‑553/08 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 15 dicembre 2008,
Powerserv Personalservice GmbH, con sede in Sankt Pölten (Austria), rappresentata dall’avv. B. Kuchar, Rechtsanwältin,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
Manpower Inc., con sede in Milwaukee (Stati Uniti), rappresentata dal sig. A. Bryson, barrister, incaricato dalla sig.ra V. Marsland, solicitor,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dalla sig.ra C. Toader, presidente di sezione, e dai sigg. C.W.A. Timmermans e P. Kūris (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Powerserv Personalservice GmbH (in prosieguo: la «Powerserv») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 ottobre 2008, causa T‑405/05, Powerserv Personalservice/UAMI – Manpower (MANPOWER) (Racc. pag. II‑2883; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il ricorso della detta società inteso ad ottenere l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 luglio 2005 (caso R 499/2004‑4; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 L’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», disponeva quanto segue:
«1. Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(…)
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
3 Rubricato sotto il titolo «Cause di nullità assoluta», l’art. 51, nn. 1 e 2, del detto regolamento così recitava:
«1. Su domanda presentata all’[UAMI] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo:
a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 5 o dell’articolo 7;
b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.
2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato».
4 L’art. 74, n. 1, del medesimo regolamento, intitolato «Esame d’ufficio dei fatti», stabiliva quanto segue:
«Nel corso della procedura l’[UAMI] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’[UAMI] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».
5 Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di causa, alla presente controversia continua ad applicarsi il regolamento n. 40/94.
I fatti
6 Il 26 marzo 1996 la società Manpower Inc. (in prosieguo: la «Manpower») ha chiesto dinanzi all’UAMI la registrazione del marchio denominativo MANPOWER come marchio comunitario per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 41 e 42 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– «audiocassette; apparecchi per l’insegnamento audiovisivi; compact disc audio; compact disc video; software; programmi per computer; registratori a nastro magnetico; nastri video; videoregistratori; parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti», rientranti nella classe 9;
– «libri; stampati; manuali; riviste; pubblicazioni stampate; trasparenti; materiale per l’istruzione; materiale per l’insegnamento; parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti», rientranti nella classe 16;
– «servizi di uffici di collocamento; servizi di personale temporaneo», rientranti nella classe 35;
– «organizzazione e direzione di conferenze e seminari; affitto di proiettori ed accessori cinematografici; noleggio di videoregistrazioni, registrazioni audio e film; organizzazione di esposizioni; produzione di nastri audio e video; servizi di educazione, di istruzione, di insegnamento e di formazione, tutti concernenti la preparazione e la valutazione di personale impiegato in uffici e industrie, tecnico e autisti; servizi di informazione e consulenza, tutti concernenti quanto sopra», rientranti nella classe 41;
– «servizi di consultazioni professionali e specialistiche, tutte concernenti la valutazione attitudinale e la gestione del personale, l’esame della personalità, l’esame psicologico e la consulenza professionale; servizi di esame psicologico e della personalità; consulenze in materia di scelta della professione più adeguata alle attitudini personali; valutazione individuale per determinare le capacità professionali; servizi di psicologia del lavoro; ideazione e sviluppo di software; servizi di consulenza in materia di valutazione, sviluppo e impiego delle risorse umane; alloggi temporanei; servizi d’informazione e di consulenza e redazione di relazioni, tutti relativi a quanto sopra citato; servizi di approvvigionamento», rientranti nella classe 42.
7 La domanda di registrazione è stata in un primo momento respinta a norma dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, ma, sulla scorta delle prove presentate dal titolare del marchio per dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, tale marchio è stato infine registrato il 13 gennaio 2000 e pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari del 28 febbraio 2000.
8 Il 27 ottobre 2000 la Powerserv ha proposto una domanda di nullità del marchio suddetto sulla base dell’art. 51, n. 1, del regolamento n. 40/94, deducendo che la sua registrazione era stata effettuata in violazione dell’art. 7, nn. 1, lett. c), e 3, del medesimo regolamento e che i documenti prodotti per dimostrare che il marchio aveva acquisito carattere distintivo in seguito all’uso non comprovavano tale circostanza in tutte le parti significative della Comunità.
9 La suddetta domanda di nullità è stata respinta dalla divisione di annullamento dell’UAMI con decisione in data 29 aprile 2004. La divisione di annullamento ha affermato che l’impedimento alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 era applicabile soltanto negli Stati membri dove la lingua ufficiale è l’inglese, vale a dire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l’Irlanda, dal momento che, avendo carattere descrittivo soltanto in tale lingua, la parola «manpower» non sarebbe stata considerata descrittiva dai consumatori degli altri Stati membri. Nondimeno, secondo la detta divisione, la Manpower aveva provato, con riferimento al Regno Unito e all’Irlanda, che il marchio in questione aveva acquisito un carattere distintivo in ragione dell’uso. Per giungere a tale conclusione, la divisione di annullamento dell’UAMI ha tenuto conto di prove riguardanti il periodo successivo alla registrazione del marchio.
10 Il 22 luglio 2005 la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione di cui sopra. Essa ha concluso che la registrazione del marchio doveva essere rifiutata, a norma dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, nella misura in cui esso aveva carattere descrittivo in otto Stati membri, vale a dire nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania, in Austria, nei Paesi Bassi, in Svezia, in Finlandia e in Danimarca. Tuttavia, la commissione di ricorso ha riconosciuto che, in questi otto Stati membri, il marchio aveva acquistato, alla data di deposito della domanda di nullità, un carattere distintivo in seguito all’uso fattone, ai sensi dell’art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94. Inoltre, la detta commissione di ricorso ha considerato quale pubblico interessato gli eventuali datori di lavoro che utilizzano personale temporaneo e le persone che si occupano di tali impieghi.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
11 Il 14 novembre 2005 la Powerserv ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l’annullamento della decisione controversa, facendo valere – giusta l’ultima formulazione delle sue richieste – due motivi. Il primo motivo riguardava la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio registrato sarebbe stato privo di carattere distintivo ed avrebbe avuto carattere descrittivo dei prodotti e servizi contemplati dalla domanda di registrazione nell’intera Comunità, vale a dire anche negli Stati membri per i quali la commissione di ricorso aveva constatato l’assenza di carattere descrittivo. Il secondo motivo di annullamento riguardava la violazione degli artt. 51, n. 2, e 74, n. 1, del detto regolamento.
12 La Manpower è intervenuta in giudizio ed ha chiesto al Tribunale la riforma della decisione controversa, deducendo che, a suo avviso, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 non ostava alla registrazione del marchio MANPOWER, in quanto questo non aveva carattere descrittivo in alcuno degli otto Stati membri considerati dalla detta decisione, vale a dire il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, il Regno di Svezia, la Repubblica di Finlandia ed il Regno Unito.
13 Dopo aver constatato, al punto 56 della sentenza impugnata, che la valutazione del carattere asseritamente descrittivo del marchio registrato consiste nel rispondere alla questione se la parola «manpower» possa, nell’uso comune dal punto di vista del pubblico destinatario, servire a designare, direttamente oppure tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali, i prodotti o i servizi protetti dal marchio stesso, e, al punto 57 della medesima pronuncia, che il pubblico destinatario è costituito dall’insieme della popolazione in età lavorativa, il Tribunale ha affermato, al successivo punto 58, che giustamente la commissione di ricorso aveva concluso che la parola suddetta era descrittiva, nel Regno Unito e in Irlanda, dei servizi di un ufficio di collocamento o di un’agenzia per il lavoro temporaneo.
14 Al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì riconosciuto, nei due Stati di cui sopra, il carattere descrittivo della parola «manpower» per la maggior parte dei prodotti e dei servizi tutelati dal marchio suddetto e rientranti nelle classi 9, 16, 41 e 42.
15 Ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la parola «manpower» presentava carattere descrittivo anche per tutti i prodotti e servizi tutelati dal marchio suddetto in Germania e in Austria.
16 Per contro, al punto 89 della detta pronuncia, il Tribunale ha constatato che la commissione di ricorso, oltre a non aver preso in considerazione l’insieme del pubblico pertinente, non aveva neppure dimostrato che l’inglese fosse utilizzato, anche solo in alternativa alla lingua nazionale, per rivolgersi ai membri del pubblico considerato. Il Tribunale ha così concluso, al successivo punto 90 della sua sentenza, che la commissione di ricorso aveva commesso un errore di valutazione affermando che nei Paesi Bassi, in Svezia, in Danimarca e in Finlandia il marchio controverso era descrittivo dei servizi e dei prodotti in questione.
17 Tuttavia, al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, per quanto riguardava i restanti Stati membri non anglofoni della Comunità, giustamente la commissione di ricorso aveva constatato che in essi il marchio dell’interveniente non era descrittivo.
18 Tale situazione ha portato il Tribunale a riformare la decisione controversa, dichiarando, al punto 94 della sentenza impugnata, che il marchio suddetto non era descrittivo dei prodotti e servizi per i quali era stato registrato nei Paesi Bassi, in Svezia, in Danimarca e in Finlandia, ed accogliendo dunque parzialmente la domanda della Manpower. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto perché infondato il primo motivo dedotto dalla Powerserv.
19 Quanto al secondo motivo dedotto dalla Powerserv, il Tribunale ha in primo luogo affermato, al punto 123 della sentenza impugnata, che tale motivo era diventato inoperante a motivo della riforma della decisione controversa, nella misura in cui esso riguardava l’uso del marchio nei Paesi Bassi, in Svezia, in Danimarca e in Finlandia.
20 Dopo aver ricordato, ai punti 130‑132 della sentenza impugnata, gli elementi che l’autorità competente deve prendere in considerazione per stabilire se un marchio abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, il Tribunale ha concluso, ai punti 135, 139 e 140 della medesima pronuncia, che giustamente la commissione di ricorso aveva ritenuto dimostrata l’acquisizione, da parte del marchio registrato, di carattere distintivo in seguito all’uso nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Austria.
21 Inoltre, al punto 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che il carattere distintivo acquisito dal marchio per i servizi rientranti nella classe 35 doveva estendersi ai prodotti e servizi protetti dal marchio rientranti nelle altre classi per le quali quest’ultimo era stato registrato.
22 Infine, il Tribunale ha statuito, al punto 146 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva senz’altro tenuto conto della data di deposito della domanda di nullità come data pertinente per valutare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, e che essa aveva altresì potuto – senza così incorrere in una motivazione contraddittoria o in un errore di diritto – tener conto di elementi che, sebbene posteriori alla data della domanda di nullità, consentivano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava a quella stessa data.
23 Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha riformato la decisione controversa dichiarando che il marchio MANPOWER n. 76059 «non è descrittivo dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato nei Paesi Bassi, in Svezia, in Finlandia e in Danimarca», ma ha mantenuto il dispositivo della detta decisione, disponendo al contempo il rigetto del ricorso della Powerserv nonché il rigetto della parte restante del ricorso incidentale della Manpower.
Conclusioni delle parti
24 La Powerserv chiede alla Corte, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e la declaratoria di nullità del marchio MANPOWER per l’insieme dei prodotti e servizi da esso contraddistinti, ovvero, in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata nella parte riguardante la mancata prova del carattere distintivo acquisito dal marchio in questione e il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, nonché, in ogni caso, la condanna dell’UAMI e della Manpower a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da essa ricorrente nel corso dei procedimenti dinanzi all’UAMI e dinanzi al Tribunale ed alla Corte.
25 L’UAMI conclude per il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Powerserv alle spese.
26 La Manpower, parte interveniente in primo grado, conclude per il rigetto dell’impugnazione e, tramite impugnazione incidentale, chiede, in via principale, la modifica della decisione controversa nel senso di una declaratoria di inapplicabilità dell’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 in tutti gli Stati membri, ovvero, in via subordinata, la modifica della detta decisione nel senso di una declaratoria di inapplicabilità dell’impedimento di cui trattasi in Germania e in Austria. Essa chiede inoltre la condanna della Powerserv al rimborso delle spese di giudizio sostenute.
Sulle impugnazioni
27 Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata, e ciò senza aprire la fase orale.
28 A sostegno della sua impugnazione la Powerserv deduce due motivi, riguardanti, il primo, il fatto che il marchio MANPOWER ha carattere descrittivo in tutto il territorio della Comunità per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, e, il secondo, la mancata prova dell’acquisizione, da parte di tale marchio, di carattere distintivo in seguito all’uso fattone, secondo quanto previsto dall’art. 7, n. 3, del detto regolamento.
29 Nell’ambito della sua impugnazione incidentale, la Manpower deduce un motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del citato regolamento.
30 Tenuto conto degli effetti derivanti dal riconoscimento o meno del carattere descrittivo del marchio in questione, occorre esaminare, in primo luogo, l’impugnazione incidentale e, in secondo luogo, l’impugnazione principale proposta dalla Powerserv.
Sull’impugnazione incidentale
Argomenti della Manpower
31 Con la sua impugnazione incidentale, la Manpower mira ad ottenere il riconoscimento dell’assenza di carattere descrittivo della parola «manpower» nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania nonché in Austria, e di conseguenza nell’intera Comunità.
32 Con il suo primo motivo, la Manpower sostiene che, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio registrato nel Regno Unito e in Irlanda, la parola «manpower», nel senso ritenuto dal Tribunale, ossia quello di «forza lavoro», non è descrittiva dal punto di vista del lavoratore, bensì soltanto da quello del datore di lavoro. Orbene, trattandosi nella specie di servizi di uffici di collocamento forniti tanto ai datori di lavoro quanto ai lavoratori, se ne sarebbe dovuto concludere che la parola «manpower» non consente al pubblico interessato, nel Regno Unito e in Irlanda, di riconoscere immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei detti servizi.
33 Con il suo secondo motivo, la Manpower sottolinea, riguardo al carattere descrittivo del marchio suddetto in Germania e in Austria, che la commissione di ricorso aveva constatato che la parola «manpower» viene correntemente impiegata nel linguaggio commerciale tedesco. Il Tribunale ne avrebbe concluso, ai punti 77 e 79 della sentenza impugnata, che tale nozione ha fatto ingresso nella lingua tedesca, ciò che invece non sarebbe vero.
34 Infatti, il Tribunale avrebbe ampliato il gruppo «di riferimento» e, pertanto, la constatazione effettuata dalla commissione di ricorso, che varrebbe per un gruppo «di riferimento» più ristretto, non sarebbe sufficiente per un gruppo più esteso. In particolare, gli elementi di prova su cui si è fondata la commissione di ricorso non sarebbero idonei a dimostrare che la parola «manpower» è entrata nella lingua tedesca. Il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere che tale termine fosse descrittivo per l’intera popolazione in età lavorativa in Germania e in Austria. Tale conclusione potrebbe tutt’al più essere ammessa per le persone che fanno ricorso ai servizi in questione.
Giudizio della Corte
35 Riguardo al primo motivo, relativo al fatto che il senso della parola «manpower» accolto dal Tribunale conferirebbe al segno verbale in questione un carattere descrittivo unicamente dal punto di vista del datore di lavoro e non da quello del lavoratore, va rilevato che, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto proprie le definizioni del significato della parola «manpower» fornite tanto dalla commissione di ricorso quanto dalla divisione di annullamento dell’UAMI ed ha dunque riconosciuto un significato della parola suddetta che non è limitato a quello di «forza lavoro».
36 Stanti tali premesse, il Tribunale, procedendo ai punti 61‑63 della sentenza impugnata all’esame circostanziato dei diversi significati della parola «manpower» sulla base di un insieme di elementi di prova, non ha commesso alcun errore di diritto capace di infirmare la constatazione che esso ha operato al precedente punto 58, la quale comunque non può essere rimessa in discussione dalla Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
37 Pertanto, il primo motivo dell’impugnazione incidentale deve essere respinto perché manifestamente infondato.
38 Quanto al secondo motivo, la Manpower fa valere in sostanza che il Tribunale è incorso in una contraddizione là dove, da un lato, ha confermato la posizione della commissione di ricorso ammettendo che la parola «manpower» è entrata nel linguaggio commerciale tedesco e, dall’altro, ha ampliato il pubblico «di riferimento» rispetto a quello considerato dalla detta commissione, senza procedere ad una nuova valutazione della parola in questione in relazione a tale pubblico più esteso.
39 A questo proposito, occorre constatare che il Tribunale, al punto 57 della sentenza impugnata, ha definito il pubblico «di riferimento» come l’insieme della popolazione in età lavorativa; per contro, la commissione di ricorso, al punto 16 della decisione controversa, aveva considerato, da un lato, che la parola «manpower» era nota ad una parte significativa dei consumatori in questione – vale a dire gli eventuali datori di lavoro di personale temporaneo e le persone che si occupano di tali impieghi nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Austria – e, dall’altro, che «[i] servizi di un’agenzia per il lavoro interinale non si rivolgono unicamente alle persone in cerca di occupazione, bensì anche ai datori di lavoro alla ricerca di personale».
40 Ne consegue che giustamente la Manpower asserisce che il Tribunale ha considerato un pubblico «di riferimento» ampliato rispetto a quello preso in esame dalla commissione di ricorso.
41 Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Manpower, il Tribunale ha correttamente tenuto conto, ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata, di tale modifica del pubblico destinatario nella valutazione degli elementi di prova.
42 Infatti, al citato punto 79, sulla base di diversi elementi di prova intesi a dimostrare il significato generale del termine nella lingua tedesca, il Tribunale ha potuto dedurre il senso nel quale la parola «manpower» era percepita dai consumatori germanofoni nel loro insieme, e non da una parte soltanto di essi.
43 Pertanto, giungendo alla conclusione che il pubblico destinatario da esso così ridefinito percepisce il marchio MANPOWER come descrittivo dei prodotti e servizi considerati, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, e dunque il secondo motivo dedotto dalla Manpower va respinto in quanto manifestamente infondato.
44 Alla luce di quanto sopra esposto, l’impugnazione incidentale proposta dalla Manpower va rigettata.
Sul primo motivo dell’impugnazione principale, con cui si deduce che il marchio MANPOWER ha carattere descrittivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, per l’intero territorio della Comunità e per tutti i prodotti e servizi per i quali è stato registrato
Argomenti delle parti
45 La Powerserv sostiene in sostanza che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 69 e segg. della sentenza impugnata, affermando che il segno verbale «MANPOWER» non presentava carattere descrittivo negli Stati membri della Comunità diversi dal Regno Unito, dall’Irlanda, dalla Germania e dall’Austria.
46 La Powerserv fa valere che si tratta di stabilire se la parola «manpower» sia entrata nel linguaggio quotidiano e sia dunque divenuta un anglicismo accettato nell’uso e comprensibile dal pubblico pertinente. A questo proposito, la società suddetta sostiene che vanno respinte come infondate la limitazione operata dal Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, all’«inglese come lingua specialistica» e l’affermazione del detto giudice secondo cui «non è sufficiente una semplice conoscenza diffusa dell’inglese da parte del pubblico pertinente o di una parte significativa del medesimo, se l’inglese non viene effettivamente utilizzato (...) per rivolgersi a questo stesso pubblico». Inoltre, il Tribunale non indicherebbe la ragione per cui si dovrebbero disconoscere alla popolazione di tali Stati membri conoscenze, anche solo elementari, della lingua inglese. Il Tribunale si porrebbe in tal modo in contrasto con la sua propria giurisprudenza [sentenza 5 aprile 2001, causa T‑87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II‑1259].
47 L’UAMI sostiene che tale motivo è irricevibile, in quanto la valutazione delle conoscenze linguistiche del pubblico destinatario è una questione di fatto che non può essere esaminata dalla Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
48 La Manpower sostiene che non vi è contraddizione tra l’ipotesi esaminata dal Tribunale e la citata sentenza Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), dal momento che in quella causa venivano in questione soltanto Stati membri anglofoni. Inoltre, la Manpower ritiene che le allegazioni relative tanto alla percentuale di persone che parlano l’inglese nella Comunità quanto all’inglese come materia di insegnamento non siano pertinenti, dal momento che è improbabile che coloro che dispongono soltanto di conoscenze di base della lingua inglese conoscano il significato della parola «manpower».
Giudizio della Corte
49 Occorre ricordare come dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulti che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva a constatare e giudicare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte in sede di impugnazione (v. sentenza 18 luglio 2006, causa C‑214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I‑7057, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
50 Occorre poi ricordare che il carattere descrittivo di un marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dev’essere valutato, da un lato, in rapporto ai prodotti o ai servizi cui si riferisce la domanda di registrazione e, dall’altro, tenendo conto della percezione che di tale marchio ha il pubblico interessato (sentenza 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel, Racc. pag. I‑3793, punto 62).
51 A questo proposito, occorre constatare come il motivo dedotto dalla Powerserv finisca in sostanza per rimettere in discussione l’analisi compiuta dal Tribunale, ai punti 58‑94 della sentenza impugnata, relativa alla valutazione di un termine inglese da parte del pubblico pertinente. Infatti, il Tribunale ha affermato, al punto 79 della sentenza impugnata, che in Germania e in Austria il termine «manpower» era entrato nel linguaggio commerciale tedesco, mentre al punto 84 della medesima sentenza il detto giudice ha statuito che tale conclusione non valeva per gli altri Stati membri non anglofoni. Inoltre il Tribunale, al punto 89 della detta pronuncia, ha constatato che, relativamente alla Danimarca, ai Paesi Bassi, alla Svezia e alla Finlandia, la commissione di ricorso non aveva dimostrato che l’inglese fosse utilizzato, anche solo in alternativa alla lingua nazionale, mentre per gli altri Stati membri non anglofoni il detto giudice ha confermato la posizione della commissione di ricorso affermando che l’inglese veniva utilizzato con una certa riluttanza.
52 Orbene, statuendo in tali termini, il Tribunale ha compiuto valutazioni in punto di fatto che, salvo snaturamento dei fatti stessi – non dedotto nel caso di specie –, non possono essere rimesse in discussione dalla Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
53 Occorre pertanto respingere perché manifestamente irricevibile il primo motivo dedotto dalla Powerserv a sostegno della sua impugnazione.
Sul secondo motivo di impugnazione, relativo alla mancanza di prova dell’acquisizione, da parte del marchio registrato, di un carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94
54 Tale motivo è articolato, in sostanza, in quattro parti, con le quali si deduce, in primo luogo, che la determinazione del pubblico pertinente compiuta dal Tribunale esigeva una nuova valutazione degli «elementi di prova», in secondo luogo, che il Tribunale ha erroneamente esteso all’Irlanda la constatazione del carattere distintivo del marchio effettuata per il Regno Unito, senza esaminare esplicitamente la situazione di tale marchio nel primo dei due Stati membri citati, in terzo luogo, che il Tribunale ha ammesso un’estensione del carattere distintivo acquisito dal marchio per i servizi della classe 35 ad altri prodotti e servizi e, in quarto luogo, che il detto giudice è incorso in un errore di diritto nell’applicare l’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.
Sulla prima parte del secondo motivo, relativa al fatto che la determinazione del pubblico pertinente compiuta dal Tribunale esigeva una nuova valutazione degli «elementi di prova»
– Argomenti delle parti
55 La Powerserv sostiene che, al contrario della commissione di ricorso, il Tribunale, al punto 57 della sentenza impugnata, non ha ristretto il pubblico pertinente al solo pubblico specializzato, bensì l’ha esteso fino a ricomprendervi quasi l’intera popolazione dei quindici Stati membri della Comunità. Una simile estensione del pubblico pertinente renderebbe indispensabile una nuova valutazione degli elementi di prova esistenti mediante i quali il titolare del marchio comunitario tenta di provare l’acquisizione del carattere distintivo. La detta società ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione della commissione di ricorso e rinviare il caso dinanzi a quest’ultima, e ciò quanto meno in riferimento alla valutazione del pubblico suddetto nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Austria.
56 L’UAMI fa valere che tale censura è infondata nella misura in cui il Tribunale stesso ha esaminato gli elementi di prova al momento della sua valutazione dei fatti. Ai punti 132‑141 della sentenza impugnata, ciascun elemento di prova verrebbe esaminato in maniera circostanziata ed il Tribunale giungerebbe alla conclusione che, anche con un pubblico di riferimento più ampio, il carattere distintivo acquisito in virtù dell’uso risulta dimostrato per gli Stati membri considerati nella sentenza.
57 La Manpower rileva che il Tribunale non ha esaminato la questione se il marchio registrato abbia acquisito carattere distintivo unicamente per la cerchia degli operatori commerciali. Esso avrebbe fatto riferimento ad un gruppo allargato e avrebbe valutato le prove in riferimento a tale gruppo. Inoltre, i termini adottati dal Tribunale non consentirebbero di ritenere che l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso si sia verificata soltanto agli occhi degli operatori commerciali. La Manpower ne deduce che una nuova valutazione degli elementi di prova non era necessaria né in rapporto al pubblico ampliato, né in riferimento al solo pubblico commerciale, in quanto la commissione di ricorso aveva esaminato i detti elementi di prova.
– Giudizio della Corte
58 Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con il n. 2 di tale articolo, un marchio deve essere escluso dalla registrazione qualora sia composto esclusivamente da segni o indicazioni che gli conferiscono un carattere descrittivo in una parte della Comunità.
59 Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del detto regolamento, il n. 1, lett. c), di tale articolo non si applica se il marchio ha acquisito per i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto (v., in tal senso, sentenza 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I‑5719, punto 82).
60 Ne consegue che un marchio può essere registrato a norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso aveva inizialmente carattere descrittivo ai sensi del n. 1, lett. c), del medesimo articolo (v., in tal senso, sentenza Storck/UAMI, cit., punto 83).
61 A questo proposito occorre constatare che, relativamente al Regno Unito, all’Irlanda, alla Germania e all’Austria, il Tribunale ha ritenuto che la parola «manpower» presentasse carattere descrittivo, ma che avesse acquisito carattere distintivo in virtù dell’uso che ne era stato fatto, confermando così la valutazione precedentemente operata dalla commissione di ricorso. Come ricordato al punto 40 della presente ordinanza, il Tribunale ha però ampliato il pubblico «di riferimento» fino a ricomprendervi l’intera popolazione in età lavorativa.
62 Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Powerserv, il Tribunale, ai punti 132‑141 della sentenza impugnata, fondandosi su un insieme di elementi di prova pertinenti, e riferendosi anche al pubblico destinatario così definito, ha proceduto all’esame del carattere distintivo acquisito presso tale pubblico dal marchio registrato in virtù dell’uso fattone.
63 Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo dedotto dalla Powerserv, relativa al fatto che la determinazione del pubblico pertinente compiuta dal Tribunale esigeva una nuova valutazione degli «elementi di prova», deve essere respinta perché manifestamente infondata.
Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha erroneamente esteso all’Irlanda la constatazione del carattere distintivo del marchio effettuata per il Regno Unito, senza esaminare esplicitamente la situazione di tale marchio nel primo dei due Stati membri citati (effetto di ricaduta)
– Argomenti delle parti
64 La Powerserv afferma che il Tribunale, ai punti 138 e 139 della sentenza impugnata, ha erroneamente confermato la posizione della commissione di ricorso, ammettendo un effetto di ricaduta sull’Irlanda di un’eventuale notorietà del marchio nel Regno Unito. Il Tribunale non indicherebbe le ragioni a base di una simile iniziativa. Il fatto di supporre l’esistenza di un simile effetto sarebbe in contraddizione tanto con la giurisprudenza del Tribunale, secondo cui gli impedimenti alla registrazione devono essere superati ovunque esistano [sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T‑91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II‑1925], quanto con quella della Corte secondo cui gli impedimenti alla registrazione possono ritenersi superati soltanto dopo un esame rigoroso e completo (sentenza Libertel, cit.).
65 L’UAMI rileva come l’ipotesi di una propagazione da uno Stato membro ad un altro del carattere distintivo acquisito da un marchio mediante l’uso non soddisfi, di per sé, l’obbligo di procedere ad un esame completo e approfondito di tale carattere distintivo. Nondimeno, l’affermazione della Powerserv secondo cui il Tribunale si sarebbe basato su tale effetto di ricaduta, è a suo avviso infondata e configura un travisamento dei fatti. Invero, risulterebbe chiaramente che il Tribunale ha altresì proceduto ad una valutazione specifica del carattere distintivo acquisito in Irlanda tramite l’uso dal marchio registrato, prendendo atto, ai punti 138 e segg. della sentenza impugnata, di una lunga durata dell’uso del marchio in tale Stato membro, dell’entità del fatturato della Manpower, nonché delle prove relative all’esistenza delle pubblicità nei giornali e negli elenchi telefonici.
66 La Manpower rileva che il Tribunale, al contrario della commissione di ricorso, non ha tenuto conto dell’effetto di ricaduta, bensì si è fondato sulla lunga durata dell’uso del marchio suddetto in Irlanda, sul fatturato della Manpower, nonché sugli annunci nei giornali e negli elenchi telefonici.
– Giudizio della Corte
67 Occorre rilevare che, al punto 138 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad esporre la posizione adottata dalla commissione di ricorso nella decisione controversa.
68 Per contro, al successivo punto 139, il Tribunale ha affermato che, «[a]lla luce degli atti di causa, (…) la lunga durata di uso del marchio in Irlanda e il volume di affari, nonché le prove tratte dalle pubblicità nei giornali e negli elenchi telefonici, consentono effettivamente di concludere che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione». Ne consegue che il Tribunale non si è fondato unicamente su un effetto di ricaduta, bensì ha proceduto all’esame circostanziato dell’uso del marchio in Irlanda.
69 Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo dedotto dalla Powerserv è manifestamente infondata.
Sulla terza parte del secondo motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha ammesso un’estensione del carattere distintivo acquisito dal marchio per i servizi della classe 35 ad altri prodotti e servizi
– Argomenti delle parti
70 La Powerserv sostiene che il Tribunale, al punto 144 della sentenza impugnata, ha erroneamente ammesso un’estensione del carattere distintivo acquisito dal marchio registrato per i servizi della classe 35 agli altri prodotti e servizi tutelati da tale marchio, vale a dire quelli rientranti nelle classi 9, 16, 41 e 42.
71 La Powerserv sostiene in particolare che il «collocamento di personale» e l’«affitto di personale» sono due servizi completamente differenti, che per lungo tempo sono stati vietati in Austria. A suo avviso, la Manpower svolge unicamente servizi di affitto di personale e non attività di collocamento di personale. Inoltre, per le classi 9, 16, 41 e 42, non sarebbe stato prodotto dinanzi al Tribunale alcun documento a sostegno e il detto giudice si sarebbe accontentato di affermare che il segno «MANPOWER» è una denominazione di fantasia oppure una parola che «può essere intesa come indicativa del contenuto [dei] prodotti e servizi che sono utilizzati nell’ambito dei servizi di un ufficio di collocamento». Infine, la Powerserv afferma che tale estensione della notorietà dimostrata per specifici servizi della classe 35 alle altre classi dell’Accordo di Nizza in questione nella presente causa è in contraddizione con la citata sentenza Libertel.
72 Inoltre, riguardo alla classe 35, la Powerserv contesta la notorietà dei servizi di uffici di collocamento e dei servizi di lavoro temporaneo, nonché il fatto che il pubblico pertinente associ alla Manpower i libri, i compact disc e gli analoghi prodotti contraddistinti dal marchio registrato.
73 L’UAMI fa valere che, per quanto concerne la classe 35, esso non può considerare plausibile una delimitazione così restrittiva dell’affitto di personale e dei servizi di collocamento, stante la frequente sovrapposizione fra queste due attività.
74 Per quanto riguarda gli altri prodotti e servizi, l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe operato un’estensione del carattere distintivo acquisito dal marchio registrato per i servizi della classe 35 agli altri prodotti e servizi tutelati da quest’ultimo rientranti nelle classi 9, 16, 41 e 42, è a suo avviso ingannevole e manifestamente infondata. Al punto 143 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe proceduto ad un’estensione automatica di tale carattere distintivo, bensì avrebbe tenuto conto del fatto che l’impresa utilizzava effettivamente i prodotti e i servizi in questione in rapporto con tale marchio.
75 La Manpower fa valere che la Powerserv ignora la circostanza che l’impedimento stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 è stato riconosciuto soltanto per i prodotti e i servizi delle classi 9, 16, 41 e 42 in rapporto con la fornitura di servizi di uffici di collocamento.
– Giudizio della Corte
76 Occorre ricordare che la registrazione di un segno come marchio viene sempre richiesta in riferimento ai prodotti o ai servizi indicati nella domanda di registrazione. Il carattere distintivo di un marchio dev’essere quindi valutato, da un lato, in rapporto ai prodotti o ai servizi oggetto della domanda di registrazione e, dall’altro, tenendo conto della percezione che di tale marchio ha il pubblico pertinente (v., in tal senso, sentenze 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips, Racc. pag. I‑5475, punto 59, e Libertel, cit., punto 75).
77 Quanto all’estensione del carattere distintivo del marchio registrato per i servizi della classe 35 ai prodotti e servizi delle classi 9, 16, 41 e 42, occorre rilevare che, dopo aver illustrato il ragionamento seguito dalla commissione di ricorso, fondato in sostanza sul fatto che la parola «manpower» possiede un secondo senso per i servizi di personale temporaneo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 144 della sentenza impugnata, che la detta commissione aveva giustamente concluso che il carattere distintivo acquisito da tale marchio per i servizi rientranti nella classe 35 doveva estendersi ai prodotti e servizi delle classi 9, 16, 41 e 42.
78 Orbene, nella misura in cui la Powerserv addebita al Tribunale di aver unicamente proceduto ad un’estensione della notorietà della classe 35 alle altre classi di prodotti e servizi, la terza parte del secondo motivo da essa dedotto mira in realtà ad ottenere che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale.
79 Lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione della notorietà dei servizi della classe 35.
80 Infatti, il Tribunale ha constatato, ai punti 133‑141 della sentenza impugnata, che l’acquisizione del carattere distintivo da parte del marchio suddetto in seguito all’uso era stata dimostrata relativamente al Regno Unito, all’Irlanda, alla Germania e all’Austria per i prodotti e i servizi della classe 35.
81 Peraltro, il Tribunale ha rilevato anche, ai punti 143‑145 della sentenza impugnata, che il carattere distintivo acquisito dal marchio suddetto per i servizi della classe 35 doveva estendersi ai prodotti e servizi tutelati da tale marchio rientranti nelle altre classi, fermo restando che quest’ultimo ha carattere descrittivo soltanto per alcuni dei prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 41 e 42 e che la parola «manpower» può allora essere compresa dal consumatore come l’indicazione della provenienza di tali prodotti e servizi.
82 Tali constatazioni operate dal Tribunale costituiscono valutazioni in punto di fatto. Orbene, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 49 della presente ordinanza, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e, salvo il caso di snaturamento dei fatti, valutazioni di questo genere non possono essere rimesse in discussione nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
83 Poichè nella specie non è stato dedotto alcuno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, occorre respingere la terza parte del secondo motivo perché manifestamente irricevibile.
Sulla quarta parte del secondo motivo, relativa ad un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94
– Argomenti delle parti
84 La Powerserv sostiene che, al punto 127 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, là dove ha statuito che un marchio registrato, per il quale sia stata fornita una prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, non può essere annullato a norma dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 poiché non si tratta di un marchio registrato in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 7 del medesimo regolamento. Infatti, una posizione quale quella del Tribunale finirebbe per affermare l’assoluta impossibilità di contestare un marchio a priori privo di carattere distintivo, ma registrato con una prova insufficiente della sua notorietà.
85 L’UAMI fa valere che la quarta parte del secondo motivo è manifestamente infondata. Infatti, un marchio registrato con la prova di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso non potrebbe essere dichiarato nullo sulla base dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.
86 La Manpower si associa alla posizione del Tribunale e sostiene che la Powerserv non prende affatto in considerazione il paragrafo 2 del citato art. 51.
– Giudizio della Corte
87 Dalla formulazione stessa dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 risulta che il fatto che un marchio abbia acquisito, per i prodotti o i servizi per i quali è stata depositata una domanda di registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, osta a che venga opposto un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi del n. 1, lett. a) ‑ c), del medesimo articolo.
88 A norma dell’art. 51, n. 1, del regolamento n. 40/94, la nullità del marchio comunitario può essere dichiarata soltanto se esso è stato registrato in contrasto, in particolare, con le disposizioni dell’art. 7 del medesimo regolamento.
89 Per contro, il n. 2 dell’art. 51 del regolamento n. 40/94, che stabilisce un’eccezione alle cause di nullità assoluta disciplinate dal n. 1 del medesimo articolo, deve essere interpretato in modo restrittivo e dunque non può fungere da fondamento per un ragionamento in via analogica nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 7, n. 3, del detto regolamento (sentenza 11 giugno 2009, causa C‑542/07 P, Imagination Technologies/UAMI, Racc. pag. I‑4937, punto 54).
90 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Powerserv, al punto 127 della sentenza impugnata il Tribunale non ha statuito che un marchio privo a priori di carattere distintivo, ma registrato con una prova insufficiente della sua notorietà, non può costituire l’oggetto di alcuna contestazione.
91 Infatti, il Tribunale si è limitato a ricordare che i rispettivi ambiti di applicazione del n. 1 e del n. 2 dell’art. 51 del regolamento n. 40/94 sono differenti. Più precisamente, l’art. 51, n. 1, non fornisce un fondamento per l’azione di nullità nei confronti di un marchio che abbia acquisito carattere distintivo in virtù dell’uso che ne è stato fatto anteriormente al deposito della domanda di registrazione, dal momento che tale marchio non è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’art. 7 del citato regolamento. Quanto al n. 2 dell’art. 51, esso riguarda unicamente i marchi che abbiano acquisito carattere distintivo in virtù dell’uso che ne è stato fatto successivamente alla loro registrazione, malgrado che questa sia stata effettuata in contrasto con le disposizioni dell’art. 7, n. 1, lett. b) ‑ d), del citato regolamento e che quindi il marchio dovesse essere annullato a tale titolo.
92 Pertanto, la quarta parte del secondo motivo deve essere respinta perché manifestamente infondata.
93 Dalle considerazioni sopra esposte consegue che l’impugnazione proposta dalla Powerserv è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata, e deve pertanto essere respinta.
Sulle spese
94 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e la Manpower ne hanno fatto domanda, la Powerserv, rimasta soccombente nei motivi proposti, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione principale proposta dalla Powerserv Personalservice GmbH è respinta.
2) L’impugnazione incidentale proposta dalla Manpower Inc. è respinta.
3) La Powerserv Personalservice GmbH è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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