Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 16 settembre 2010 – Rajani / UAMI
(causa C‑559/08 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio denominativo ATOZ – Opposizione del titolare del marchio internazionale denominativo ARTOZ – Diniego di registrazione»
1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Dies a quo del termine quinquennale – Data di registrazione del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 43‑44)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punti 66, 97)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 26 novembre 2008, causa T‑100/06, Rajani/UAMI – Artoz-Papier (ATOZ), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo ATOZ, per servizi appartenenti alle classi 35 e 41, avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 11 gennaio 2006, R 1126/2004‑2, di rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione d’opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi internazionali «ARTOZ», per servizi appartenenti alle classi 35 e 41.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Rajani è condannato alle spese.
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