Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2010 – Messer Group / Air Products and Chemicals
(causa C‑579/08 P)
«Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchi denominativi Ferromix, Inomix e Alumix – Marchi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX – Opposizione del titolare – Pubblico di riferimento – Grado di somiglianza – Carattere debolmente distintivo del marchio anteriore – Rischio di confusione»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 51)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 54)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 71-73)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 15 ottobre 2008, cause riunite da T‑305/06 a T‑307/06, Air Products and Chemicals/UAMI, con cui il Tribunale ha annullato le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 12 settembre 2006, recanti rigetto dei ricorsi proposti dal titolare dei marchi denominativi comunitari «FERROMAXX», «INOMAXX» e «ALUMAXX» per prodotti della classe 1 contro le decisioni della divisione di annullamento recanti rigetto parziale dell’opposizione proposta contro domande di registrazione dei marchi denominativi «FERROMIX», «INOMIX» e «ALUMIX» per prodotti delle classi 1 e 4.
Dispositivo
1)
L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.
2)
La Messer Group GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Air Products and Chemicals Inc.
3)
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.
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