Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 25 giugno 2009 – Srinivasan / Mediatore europeo
(causa C‑580/08 P)
«Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata – Mediatore europeo – Decisione di archiviazione di una denuncia per cattiva amministrazione – Ricorso di annullamento –Rigetto per irricevibilità e incompetenza manifeste – Contestazione»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Ordinanza del Tribunale che ha dichiarato un ricorso di annullamento manifestamente irricevibile – Motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione concernenti questioni di merito –Motivi manifestamente infondati (Art. 225 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 119) (v. punti 13-18, 22-27, 29-31)
2. Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Ordinanza emessa senza previa pubblicazione di avviso nella Gazzetta ufficiale e senza nomina di un giudice quale avvocato generale – Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 2, n. 2, 18, 19 e 111) (v. punti 33-36)
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta [Regolamento di procedura della Corte, artt. 112, n. 1, lett. c), e 119] (v. punti 40-43)
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 3 novembre 2008, causa T‑196/08, Srinivasan/Mediatore, mediante la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del Mediatore di archiviare la denuncia del ricorrente intesa a far constatare che la Commissione non aveva trattato in modo adeguato la sua denuncia riguardante asserite violazioni della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Srinivasan sopporterà le proprie spese.
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