PRESA DI POSIZIONE DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentata il 6 agosto 2008 1(1)
Causa C‑296/08 PPU
Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Montpellier (Francia)]
«Mandato d’arresto europeo – Domanda di estradizione – Facoltà di uno Stato membro di utilizzare, nelle relazioni con un altro Stato membro, procedure diverse da quelle previste dalla decisione quadro 2002/584/GAI – Importanza della mancata notifica, da parte dello Stato che ha emesso il mandato d’arresto, degli accordi e delle intese esistenti che intende continuare ad applicare – Possibilità, per lo Stato dell’esecuzione del mandato d’arresto, di applicare una convenzione adottata anteriormente al 1° gennaio 2004, ma entrata in vigore in tale Stato a partire da una data successiva»
I – Introduzione
1. A seguito di una domanda di estradizione delle autorità spagnole, presentata il 2 giugno 2008 sul fondamento della convenzione 27 settembre 1996 (2), il sig. Ignacio Santesteban Goicoechea (3) è stato sottoposto in Francia a custodia cautelare in attesa di consegna (4).
2. Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il sig. Santesteban Goicoechea è membro dell’organizzazione terroristica Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (Paese Basco e Libertà). I fatti che gli vengono contestati sono stati commessi sul territorio spagnolo tra febbraio e marzo del 1992 e sono stati qualificati come reati di detenzione di armi da guerra, detenzione illecita di esplosivi, uso illegittimo di un veicolo a motore altrui, sostituzione di targhe di veicoli e appartenenza ad organizzazione terroristica (5).
3. La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Montpellier (sezione istruttoria della Corte d’Appello di Montpellier, Francia), chiamata a pronunciarsi sulla domanda di estradizione, non è sicura dell’applicabilità nella fattispecie della convenzione 1996. A suo giudizio l’applicazione di detta convenzione da parte della Repubblica francese potrebbe essere contraria alla decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (6) (in prosieguo: la «decisione quadro»). La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Montpellier ha deciso, pertanto, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione della decisione quadro:
«1) Se il difetto di notifica ai sensi dell’art. 31, n. 2, della decisione quadro (...) da parte di uno Stato membro, nella fattispecie [il Regno di] Spagna, dell’intenzione di continuare ad applicare accordi bilaterali o multilaterali comporti, dato l’uso del termine “sostituisc[e]” all’art. 31 di detta decisione quadro, l’impossibilità per tale Stato membro di avvalersi nei rapporti con un altro Stato, nella fattispecie la [Repubblica francese], che ha reso una dichiarazione ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro, di procedure diverse da quella del mandato d’arresto europeo.
In caso di risposta negativa alla questione precedente:
2) Se le riserve avanzate dallo Stato dell’esecuzione gli permettano di applicare [la convenzione 1996], una convenzione dunque anteriore al 1° gennaio 2004, anche se essa è entrata in vigore in detto Stato successivamente a tale data, stabilita all’art. 32 della decisione quadro».
4. Poiché al momento il sig. Santesteban Goicoechea è detenuto dalle autorità francesi unicamente a motivo della domanda di estradizione presentata dalle autorità spagnole, il giudice del rinvio ha chiesto, e la Terza Sezione della Corte ha deciso, di applicare nella fattispecie il procedimento pregiudiziale d’urgenza (art. 104 ter del regolamento di procedura).
II – Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale
5. La ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale deve essere valutata alla luce degli artt. 234 CE e 35 UE. A tale riguardo occorre focalizzare l’attenzione su due punti in particolare: se il giudice del rinvio sia un «giudice nazionale» nella comune accezione della giurisprudenza della Corte in materia di rinvii pregiudiziali (7) e se tale giudice eserciti, nella fattispecie, funzioni giurisdizionali e non amministrative (8).
6. Quanto al primo punto, la Chambre de l’Instruction di una Corte d’Appello francese, investita di una domanda di estradizione, può indubbiamente essere considerata un «giudice nazionale» ai sensi delle disposizioni del Trattato sui procedimenti pregiudiziali. In effetti, secondo le delucidazioni offerte in proposito dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, detta chambre è un organo permanente istituito con legge, è composta di magistrati giudicanti, dall’indipendenza e dall’inamovibilità garantite, esercita le proprie funzioni nell’ambito di una procedura obbligatoria e in contraddittorio ed applica norme giuridiche.
7. Quanto al secondo punto, la domanda se la procedura di estradizione nel cui ambito interviene la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello abbia effettivamente carattere giurisdizionale è di certo legittima. In effetti, il Conseil d’État [Consiglio di Stato francese] ha già avuto occasione di dichiarare che, ai sensi del diritto francese, detta chambre esercita funzioni amministrative e non funzioni giurisdizionali (9). Tale valutazione alla stregua del diritto nazionale non esclude, tuttavia, che il giudice del rinvio possa esercitare una funzione giurisdizionale ai sensi del diritto comunitario.
8. Il governo francese sottolinea a giusto titolo che sul punto, dibattuto da Pubblico Ministero ed estradando, deve pronunciarsi, nella fattispecie, la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Montpellier. La conflittualità delle posizioni processuali è qui particolarmente evidente, dal momento che l’interessato non ha acconsentito all’estradizione ma, al contrario, ne ha contestato la legittimità.
9. Vero è che la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello non decide da sola sull’estradizione, atteso che spetta poi ad un’autorità amministrativa adottare il decreto di estradizione. Nondimeno, è compito suo valutare in piena autonomia e in contraddittorio la legittimità della domanda di estradizione. Se tale giudice si dichiara contrario all’estradizione, la persona ricercata non può essere estradata e sarà rimessa d’ufficio in libertà.
10. Più in generale, non si deve dimenticare che diverse procedure nazionali di estradizione, comprese peraltro quelle introdotte per dare attuazione alla decisione quadro, prevedono spesso, in un modo o nell’altro, la partecipazione di un’autorità amministrativa (10), proprio come la procedura applicabile nella fattispecie in Francia. Un’interpretazione troppo rigida dei criteri di ricevibilità dei rinvii pregiudiziali rischierebbe di precludere il ricorso alla Corte in casi come questo di specie e, di conseguenza, di mettere in pericolo l’uniformità di interpretazione della decisione quadro.
11. Infine, vista la natura della decisione quadro, potrebbe dubitarsi della competenza della Corte a rispondere alle questioni sollevate. Ai sensi dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE, la decisione quadro non può avere effetti diretti, cosicché non può essere opposta all’applicazione della normativa nazionale in tema di estradizione. È perciò lecito interrogarsi sull’utilità di una risposta della Corte nella fattispecie.
12. Si deve ricordare, nondimeno, che alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali inerisce una presunzione di pertinenza che può essere esclusa solo in casi eccezionali: qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione europea considerate in tali questioni non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica oppure la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli atti previsti all’art. 35, n. 1, UE (11). Ebbene, l’utilità della risposta della Corte riguardo specificamente all’interpretazione conforme del diritto francese non è manifestamente esclusa a priori.
13. Per queste ragioni il presente rinvio pregiudiziale deve essere dichiarato ricevibile.
III – Analisi delle questioni pregiudiziali
A – Osservazioni preliminari
14. I dubbi del giudice del rinvio quanto all’applicabilità della convenzione 1996 si fondano, in sostanza, sulle seguenti considerazioni:
– da un lato, la decisione quadro dichiara di sostituire la convenzione 1996 [art. 31, n. 1, lett. d), della decisione quadro] ed il Regno di Spagna non ha notificato al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione delle Comunità europee di voler continuare ad applicare tale convenzione (art. 31, n. 2, quarto comma, della decisione quadro);
– dall’altro, la Repubblica francese ha dichiarato, conformemente all’art. 32 della decisione quadro, che continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi anteriormente al 1° novembre 1993 non secondo il mandato d’arresto, bensì secondo il sistema di estradizione in vigore anteriormente al 1° gennaio 2004. Tuttavia, la convenzione 1996 è divenuta applicabile in Francia solamente il 1° luglio 2005.
15. Ciò considerato, potrebbe forse esistere una «lacuna» nel sistema di estradizione applicabile tra la Repubblica francese e il Regno di Spagna relativamente a fatti come quelli oggetto del procedimento principale, commessi prima del 1° novembre 1993. Le due questioni pregiudiziali mirano ad accertare se una simile lacuna esista o no.
B – Sulla prima questione pregiudiziale
16. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 31, n. 1, della decisione quadro vieti che una domanda di estradizione sia trattata secondo le regole previste da una convenzione internazionale allorché, da un lato, lo Stato membro richiedente non ha notificato la propria intenzione di applicare detta convenzione internazionale ai sensi dell’art. 31, n. 2, quarto comma, della decisione quadro e, dall’altro, lo Stato membro dell’esecuzione ha escluso, da parte sua, l’applicazione della procedura del mandato d’arresto europeo con una dichiarazione a norma dell’art. 32 della decisione quadro.
17. Per prima cosa occorre sottolineare che, in via di principio, le domande di estradizione ricevute a partire dal 1° gennaio 2004 sono soggette alla procedura relativa al mandato d’arresto europeo (12). È quanto stabilisce come regola generale l’art. 32, seconda frase, della decisione quadro. Di conseguenza, una domanda di estradizione come quella presentata dal Regno di Spagna il 2 giugno 2008 dovrebbe essere trattata, in linea di massima, secondo la procedura del mandato d’arresto europeo (13).
18. Detta regola generale è tuttavia passibile di eccezioni, previste agli artt. 31, nn. 2 e 3, e 32 della decisione quadro. In particolare, gli Stati membri sono liberi di escludere l’applicazione della procedura relativa al mandato d’arresto europeo ove l’estradizione sia richiesta per fatti commessi prima di una data da precisare (art. 32, terza-sesta frase, della decisione quadro). Così, la Repubblica francese ha dichiarato che continuerà a trattare secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004 le richieste relative a fatti commessi prima del 1° novembre 1993. I fatti contestati al sig. Santesteban Goicoechea risalgono al 1992, cosicché la presente domanda di estradizione del Regno di Spagna dovrà essere trattata, dalla Repubblica francese, secondo il sistema applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004 e non secondo la procedura relativa al mandato d’arresto europeo.
19. Resta da verificare, però, se l’applicazione di tale sistema anteriore richieda, oltre alla dichiarazione dello Stato membro dell’esecuzione (la Repubblica francese) ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro, altresì una notifica da parte dello Stato membro richiedente (il Regno di Spagna) ai sensi dell’art. 31, n. 2, quarto comma, della decisione quadro.
20. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, il Regno di Spagna non ha mai notificato di voler continuare ad applicare accordi preesistenti quali la convenzione 1996, sulla quale ha basato la presente domanda di estradizione, o quella del 13 dicembre 1957 (14).
21. Di primo acchito si potrebbe dedurre da questo difetto di notifica da parte del Regno di Spagna che la convenzione 1996 – come del resto la convenzione 1957 – è stata sostituita dalla decisione quadro (v. art. 31, n. 1, di quest’ultima) e non può, quindi, trovare applicazione nella fattispecie. Ma tale conclusione non risulterebbe conforme all’economia generale della decisione quadro e ai suoi obiettivi.
22. Innanzitutto, il sistema di notifiche previsto all’art. 31, n. 2, della decisione quadro non è concepito per essere applicato a strumenti come la convenzione 1996. Come ha sottolineato la Commissione, infatti, gli strumenti multilaterali espressamente menzionati all’art. 31, n. 1, fra i quali appunto la convenzione 1996, fanno già parte dell’acquis dell’Unione europea (15) e la loro esistenza è ben nota negli Stati membri. Da parte sua la Repubblica francese ha aggiunto, giustamente, che l’art. 31, n. 2, della decisione quadro in realtà riguarda soltanto procedure di estradizione più ambiziose di quella del mandato d’arresto europeo, atte a completare e migliorare quest’ultima, come per esempio il sistema di estradizione in vigore tra i paesi della cooperazione nordica (16).
23. Ammesso pure che la convenzione 1996 possa essere oggetto di notifiche ai sensi dell’art. 31, n. 2, della decisione quadro, il difetto di notifica non può essere considerato un ostacolo all’applicazione effettiva della medesima convenzione nel caso di specie. In effetti, a differenza delle dichiarazioni di cui all’art. 32 della decisione quadro, le notifiche previste all’art. 31, n. 2, quarto e quinto comma, della stessa non vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea né sono comunicate agli altri Stati membri. È lecito dedurne che si tratta di atti puramente declaratori, che non costituiscono una conditio sine qua non per l’applicazione di accordi preesistenti oppure nuovi.
24. Non solo: detto art. 31 deve essere interpretato alla luce dell’obiettivo principale della decisione quadro che è contribuire alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, ciò che implica un miglioramento e un’accelerazione delle procedure di estradizione (17). La sostituzione di determinati accordi preesistenti prevista all’art. 31, n. 1, della decisione quadro mira, dunque, a sua volta, a migliorare e ad accelerare le procedure di estradizione e non certo a rallentarle o a complicarle (18). È difficile immaginare che l’art. 31, n. 1, della decisione quadro vada a peggiorare il sistema di estradizione applicabile tra due Stati membri al momento dell’entrata in vigore della decisione quadro medesima.
25. Ne consegue che, nelle relazioni bilaterali tra due Stati membri, non è possibile considerare gli accordi preesistenti, e tra questi la convenzione 1996 e la convenzione 1957, come sostituiti dalla decisione quadro se non nella misura in cui quest’ultima trova effettiva applicazione in tali Stati. Finché uno di tali due Stati, nella fattispecie la Repubblica francese, non applica la decisione quadro a determinate domande di estradizione, tali domande potranno essere formulate e trattate in applicazione degli accordi preesistenti ferme restando le disposizioni dell’art. 32 della stessa decisione quadro.
26. Per tutte le ragioni sopra esposte occorre rispondere in senso negativo alla prima questione.
C – Sulla seconda questione pregiudiziale
27. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se uno Stato membro che ha reso una dichiarazione ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro possa trattare una domanda di estradizione in conformità di una convenzione sottoscritta anteriormente al 1° gennaio 2004, ma divenuta applicabile in detto Stato dopo tale data. Risulta dal contesto della domanda di pronuncia pregiudiziale, come anche dalle osservazioni delle parti, che la questione ruota intorno alla convenzione 1996, sulla quale il Regno di Spagna ha fondato nella fattispecie la sua domanda di estradizione del 2 giugno 2008.
28. La convenzione 1996 è stata sottoscritta evidentemente prima della data del 1° gennaio 2004, fissata all’art. 32 della decisione quadro, ma è divenuta applicabile nella Repubblica francese solamente il 1° luglio 2005 (19) e per le domande di estradizione ricevute posteriormente a tale data (20). Si pone dunque la questione se la convenzione 1996 possa essere considerata parte del «sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004» nelle relazioni tra il Regno di Spagna e la Repubblica francese.
29. Prima facie sembra imporsi una risposta negativa alla questione, dal momento che al 1° gennaio 2004, data alla quale fa riferimento l’art. 32 della decisione quadro, in Francia la convenzione 1996 non era (ancora) applicabile. Sarebbe perciò la convenzione del 1957, e non quella del 1996, a dover essere eventualmente applicata nel caso di specie.
30. Una risposta simile, tuttavia, non terrebbe sufficientemente conto dell’economia generale e degli obiettivi della decisione quadro. Come si osservava sopra (21), l’obiettivo principale della decisione quadro è contribuire a creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, ciò che implica un miglioramento e un’accelerazione delle procedure di estradizione (22).
31. Prevedendo una possibilità di deroga alla procedura del mandato d’arresto europeo, l’art. 32 della decisione quadro non esclude che gli Stati membri facciano progredire le procedure di estradizione applicabili tra loro migliorandole e accelerandole gradualmente. Il mero fatto per uno Stato membro di sottrarre, per mezzo di una dichiarazione ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro, talune domande di estradizione alla procedura del mandato d’arresto europeo non lo obbliga, però, a «congelare» il suo diritto interno nello stato in cui era applicabile a tali domande anteriormente al 1° gennaio 2004. Non si può affermare che lo Stato membro interessato ha solo la scelta tra lo status quo alla data del 1° gennaio 2004, da un lato, e la procedura del mandato d’arresto europeo, dall’altro. Vista la finalità della decisione quadro, nulla osta a che lo Stato membro adatti, poco a poco, la propria procedura di estradizione per i fatti pregressi cui si riferisce la sua dichiarazione a norma del detto art. 32.
32. Al contrario, ad uno Stato membro è sempre possibile migliorare gradualmente il proprio diritto processuale applicabile alle domande di estradizione che non ha voluto assoggettare subito alla procedura del mandato d’arresto europeo. A tal fine esso può, in particolare, mettere in atto una convenzione internazionale come quella del 1996, che aveva già concluso anteriormente al 1° gennaio 2004, ma ancora non aveva ratificato e reso applicabile (23). Un tale miglioramento delle procedure applicabili è perfettamente conforme all’economia generale e all’obiettivo della decisione quadro (24).
33. Quanto meno, l’art. 32 della decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non osta all’ulteriore miglioramento di un sistema di estradizione applicabile nello Stato membro dell’esecuzione anteriormente al 1° gennaio 2004.
34. Ed è appunto un tale sistema di estradizione preesistente che è stato migliorato il 1° luglio 2005 dando attuazione, nella Repubblica francese, alla convenzione 1996. In effetti, la convenzione 1996 ha lo scopo di completare le disposizioni e di facilitare l’applicazione della convenzione 1957 (v. art. 1, n. 1, primo trattino, della convenzione 1996 e penultimo ‘considerando’ del suo preambolo) (25). Del resto, già la convenzione 1957 prevedeva, all’art. 28, la possibilità per le parti contraenti di concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali per completare le sue disposizioni o per facilitare l’applicazione dei principi ivi contenuti.
35. La constatazione che la convenzione 1996 completa e migliora un sistema preesistente di estradizione in conformità dell’art. 32 della decisione quadro è confortata, inoltre, dalla decisione quadro medesima, che annovera detta convenzione tra gli strumenti internazionali facenti parte dell’acquis dell’Unione europea (26).
36. Per tutte le ragioni sopra esposte occorre rispondere affermativamente alla seconda questione.
D – I principi generali
37. Nelle osservazioni presentate alla Corte il sig. Santesteban Goicoechea sostiene che un’applicazione della convenzione 1996 contrasterebbe, nel caso di specie, con i principi generali del diritto e con i diritti fondamentali.
38. In forza dell’art. 6 UE, l’Unione europea è fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla CEDU (27) e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. Ne consegue che gli Stati membri sono soggetti al controllo della conformità dei loro atti ai Trattati e ai principi generali di diritto quando danno attuazione al diritto dell’Unione (28) [v. anche art. 51, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1)].
39. Si potrebbe argomentare, pertanto, che gli Stati membri non possono invocare l’art. 32 della decisione quadro per applicare un sistema di estradizione che non sia conforme ai diritti fondamentali (29). Nondimeno, non è indispensabile che la Corte si pronunci su questa questione nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale d’urgenza. In primo luogo, la questione non fa parte della domanda pregiudiziale. In secondo luogo, i principi generali non risultano violati, come mi accingo a dimostrare.
40. Indubbiamente la CEDU non sancisce in sé alcun diritto a non essere estradati (30) e non contiene disposizioni né sulle condizioni in cui un’estradizione può essere accordata né sulla procedura da seguire (31). La procedura di estradizione non verte, poi, sui diritti e sugli obblighi di carattere civile del ricorrente o sulla fondatezza di un’accusa penale diretta nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 della CEDU (32).
41. Resta, però, da verificare se i principi generali del diritto dell’Unione europea ostino a che la Repubblica francese tratti la domanda di estradizione presentata dal Regno di Spagna in applicazione della convenzione 1996. Il sig. Santesteban Goicoechea si riferisce in particolare ai principi di legalità e di irretroattività delle disposizioni penali più severe nonché al principio della certezza del diritto.
Il principio della legalità delle pene
42. Va ricordato che il principio della legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege) fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Esso è stato sancito da diversi trattati internazionali, in particolare dall’art. 7, n. 1, della CEDU (33) nonché, più di recente, dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
43. Tale principio potrebbe essere messo in causa dal fatto che, nonostante il tenore dell’art. 32 della decisione quadro faccia riferimento al «sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004», uno Stato membro intende mettere in atto regole divenute applicabili dopo questa data.
44. Il principio nullum crimen, nulla poena sine lege implica che la legge definisce chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono (34). Esso è strettamente legato al principio dell’irretroattività dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia), in virtù del quale il legislatore non può introdurre un reato o una pena, né aumentare una pena, con effetto retroattivo.
45. Orbene, il principio nullum crimen, nulla poena sine lege (praevia) si applica solo al diritto materiale, ovverosia alla questione se un fatto possa essere sanzionato o meno. Al contrario, esso non vale per gli aspetti processuali del diritto penale (35). Una persona può dunque vedersi applicare, senza violazione del principio nullum crimen, nulla poena sine lege (praevia), disposizioni processuali introdotte o modificate successivamente alla data dei fatti che le vengono addebitati. È il caso, in particolare, delle disposizioni in tema di estradizione delle persone da uno Stato all’altro (36), giacché esse rivestono mero carattere processuale.
46. Ne consegue che il sig. Santesteban Goicoechea non può validamente invocare il principio nullum crimen, nulla poena sine lege (praevia) per evitare che alla presente domanda di estradizione presentata dal Regno di Spagna si applichi la convenzione 1996.
I principi della certezza del diritto e del ne bis in idem
47. Nella fattispecie, questi due principi sono invocati in quanto la situazione del sig. Santesteban Goicoechea sarebbe stata «fissata in via definitiva» dal rigetto di una precedente domanda di estradizione presentata dalla Spagna l’11 ottobre 2000 (37). Ci si potrebbe dunque chiedere se la presente domanda di estradizione, avanzata il 2 giugno 2008, entri in conflitto con la certezza del diritto o con la regola del ne bis in idem.
48. Tuttavia, tale questione si inserisce nel contesto della valutazione della domanda di estradizione in quanto tale e non nell’esame preliminare delle norme applicabili a tale valutazione. L’oggetto del presente rinvio pregiudiziale è solo stabilire quale sia il regime di estradizione applicabile nella fattispecie. Ciò detto, il giudice nazionale è tenuto per ciò stesso a verificare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui la certezza del diritto e la regola del ne bis in idem, in sede di valutazione della domanda. La Corte può offrire qualche indicazione al riguardo.
49. Quanto al principio della certezza del diritto, di cui l’autorità di cosa giudicata costituisce parte integrante, è giurisprudenza costante che si tratta di uno dei principi generali del diritto applicati dalla Corte (38). L’autorità di cosa giudicata riguarda, però, unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (39).
50. Nel caso di specie è vero che la decisione anteriore ha trattato una domanda di estradizione relativa alla medesima persona e ai medesimi fatti della presente, ma è vero anche che il giudice competente non ha statuito sulla stessa in base alla convenzione 1996, giacché all’epoca questa non era applicabile. L’autorità di cosa giudicata di un parere sfavorevole espresso in quel momento non può, dunque, costituire un ostacolo a che la presente domanda di estradizione, certo relativa alla medesima persona e ai medesimi fatti, sia trattata sul fondamento di una nuova base giuridica, cioè la convenzione 1996 (40).
51. Ricordiamo, al riguardo, che il rigetto della domanda di estradizione dell’11 ottobre 2000 era stato fondato sull’avvenuta prescrizione, secondo il diritto francese, dei fatti imputati al sig. Santesteban Goicoechea. Proprio su questo punto il diritto è cambiato: oramai la convenzione 1996 non permette più allo Stato membro dell’esecuzione di invocare la prescrizione dei fatti in applicazione del proprio diritto interno (41).
52. Quanto al principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU e dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, esso è un principio fondamentale del diritto comunitario del quale il giudice garantisce il rispetto (42).
53. L’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta alla triplice condizione dell’identità dei fatti, dell’unità del contravventore e dell’unità dell’interesse giuridico tutelato. Tale principio vieta, quindi, di sanzionare (e di perseguire (43)) lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito al fine di tutelare lo stesso bene giuridico (44).
54. È giocoforza constatare che, secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il sig. Santesteban Goicoechea non è stato perseguito più volte per i medesimi fatti né le autorità competenti intendono sanzionarlo più volte per i medesimi fatti (45). Le autorità spagnole hanno semplicemente tentato più volte di ottenere la sua estradizione presso la Repubblica francese e ciò sempre nell’ambito dei medesimi procedimenti penali.
55. Ora, l’estradizione in sé non è una pena e il semplice fatto di estradare qualcuno non pregiudica minimamente la questione se, in diritto, a tale persona lo Stato richiedente possa infliggere, e far scontare, una sanzione.
56. Di conseguenza, il principio del ne bis in idem non si applica alle procedure di estradizione in quanto tali. Esso non può quindi impedire che una nuova domanda di estradizione nei confronti del sig. Santesteban Goicoechea sia presentata dal Regno di Spagna e trattata dalla Repubblica francese.
IV – Conclusione
57. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, le questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour d’Appel de Montpellier dovrebbero essere risolte come segue:
«1) Quando lo Stato membro dell’esecuzione ha escluso l’applicazione della procedura del mandato d’arresto europeo con una dichiarazione ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, l’art. 31 di tale decisione quadro non osta al trattamento di una domanda di estradizione secondo le regole previste da una convenzione internazionale e ciò neanche quando lo Stato membro richiedente non abbia notificato l’intenzione di applicare detta convenzione internazionale conformemente all’art. 31, n. 2, quarto comma, della stessa decisione quadro.
2) Uno Stato membro che ha reso una dichiarazione ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro 2002/584/GAI al fine di escludere, per talune domande di estradizione, l’applicazione della procedura del mandato d’arresto europeo può, quale Stato membro dell’esecuzione, trattare dette domande ai termini di una convenzione internazionale che è stata sottoscritta prima del 1° gennaio 2004, allo scopo di completare un sistema di estradizione preesistente, ma è divenuta applicabile in detto Stato successivamente a tale data».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Convenzione, detta «convenzione di Dublino», stabilita sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea, relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 313, pag. 12; in prosieguo: la «convenzione 1996»).
3 – Ovvero, ai termini della memoria depositata da lui stesso, sig. Inaki Santesteban Goikoetxea.
4 – Prima della presente domanda di estradizione le autorità spagnole avevano già tentato, due volte, di mettere le mani sul sig. Santesteban Goicoechea, ma senza successo: sulla domanda di estradizione presentata alle autorità francesi l’11 ottobre 2000 la Cour d’Appel de Versailles (Francia) ha reso parere sfavorevole (sentenza 19 giugno 2001) per avvenuta prescrizione, conformemente al diritto francese, dei fatti contestati all’interessato, né ha portato all’estradizione in Spagna del sig. Santesteban Goicoechea il mandato d’arresto europeo emesso il 31 marzo 2004.
5 – Occorre precisare, per inciso, che il sig. Santesteban Goicoechea ha appena finito di scontare una pena detentiva in Francia per reati diversi da quelli per i quali le autorità spagnole chiedono ora la sua estradizione; è quanto si evince dalle risposte scritte del governo francese ai quesiti posti dalla Corte nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale.
6 – Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI (GU L 190, pag. 1; testo rettificato in GU 2006, L 279, pag. 30).
7 – V., ex multis, sentenza 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult (Racc. pag. I-4961, punto 23), e ordinanza 14 maggio 2008, causa C-109/07, Pilato (Racc. pag. I-3503, punto 22).
8 – V. sentenze 30 giugno 2005, causa C-165/03, Längst (Racc. pag. I-5637, punto 25), e 27 aprile 2006, causa C-96/04, Standesamt Stadt Niebüll (Racc. pag. I-3561, punto 13), nonché ordinanza 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker (Racc. pag. 1975, punto 4).
9 – Sentenza del Conseil d’État 7 luglio 1978, Croissant.
10 – Per il diritto tedesco vedasi, in particolare, la descrizione contenuta nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-66/08, Kozlowski (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 14 e 15); in quella causa la Corte non ha messo in dubbio la natura giurisdizionale del procedimento dinanzi al giudice del rinvio tedesco.
11 – Sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino (Racc. pag. I-5285, punto 30).
12 – La decisione quadro si applica, dunque, tendenzialmente, a domande di estradizione per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
13 – Si ricordi che nei confronti del sig. Santesteban Goicoechea è stato emesso, nel 2004, un mandato d’arresto europeo.
14 – Convenzione europea di estradizione, sottoscritta a Parigi, conclusa sotto gli auspici del Consiglio d’Europa (in prosieguo: la «convenzione 1957»).
15 – V. il quarto ‘considerando’ della decisione quadro.
16 – Tant’è che, secondo quanto riferisce il governo francese, solo il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno proceduto a notifiche ai sensi dell’art. 31, n. 2, della decisione quadro.
17 – V., in tal senso, il primo e il quinto ‘considerando’ della decisione quadro.
18 – Allo stesso modo, l’applicazione continua di accordi preesistenti, così come la conclusione di nuovi accordi tra Stati membri, è ritenuta semplificare o facilitare ulteriormente le procedure di consegna di un ricercato (v. art. 31, n. 2, primo e secondo comma, della decisione quadro).
19 – La convenzione 1996 non è stata ancora ratificata da tutti gli Stati membri e non è pertanto ancora formalmente in vigore (v. il suo art. 18, n. 2). Nondimeno, dal 1° luglio 2005 essa trova applicazione nei rapporti tra la Repubblica francese e il Regno di Spagna, che l’hanno ratificata e hanno reso apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 18, n. 4, della medesima.
20 – Art. 18, n. 5, della convenzione 1996.
21 – V. la parte relativa alla prima questione pregiudiziale, segnatamente il punto 24 di questa mia presa di posizione.
22 – V., in tal senso, il primo e il quinto ‘considerando’ della decisione quadro.
23 – V. art. 18 della convenzione 1996.
24 – Anche relativamente alle domande di estradizione rientranti nell’ambito di applicazione della procedura del mandato d’arresto europeo l’art. 31, n. 2, della decisione quadro permette agli Stati membri di andare oltre e di applicare accordi bilaterali o multilaterali – preesistenti o nuovi – che contribuiscano a semplificare o ad agevolare ulteriormente le procedure di consegna dei ricercati. A maggior ragione un miglioramento della procedura deve essere possibile allorché le domande di estradizione esulano dall’ambito di applicazione della procedura del mandato d’arresto europeo.
25 – Tra i miglioramenti apportati al sistema del 1957 dalla convenzione 1996 occorre ricordare in particolare i seguenti: 1) l’estradizione non può essere rifiutata adducendo che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, l’azione penale o la pena è prescritta (art. 8, n. 1, della convenzione 1996) e 2) nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto come un reato politico (art. 5 della convenzione 1996, «spoliticizzazione» dei reati). Ne deriva che un’estradizione non può più essere rifiutata con l’argomento che il reato sarebbe «politico».
26 – Quarto ‘considerando’ della decisione quadro.
27 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
28 – Sentenza 3 maggio 2007, causa C-303/05, Advocaten voor de Wereld (Racc. pag. I-3633, punto 45).
29 – V., in tal senso, sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I‑5769, punti 70 e 71).
30 – Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito (serie A, n. 161, § 85).
31 – Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione 31 agosto 1999, Di Giovine c. Portogallo (ricorso n. 39912/98).
32 – Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 4 febbraio 2005, Mamatkoulov e Askarov c. Turchia (ricorsi nn. 46827/99 e 46951/99, Raccolta sentenze e decisioni 2005-1, § 82), e decisioni 21 novembre 2000, Raf c. Spagna (ricorso n. 53652/00, Raccolta sentenze e decisioni 2000-XI); 8 gennaio 2004, Sardinas Albo c. Italia (ricorso n. 56271/00, Raccolta sentenze e decisioni 2004-I), e 23 novembre 2006, Zaratin/Italia (ricorso n. 33104/06).
33 – V. sentenze Advocaten voor de Wereld, cit. alla nota 28 (punto 49 e giurisprudenza ivi citata), e 22 maggio 2008, causa C-266/06 P, Evonik Degussa/Commissione e Consiglio (punto 38).
34 – V. sentenze Advocaten voor de Wereld, cit. alla nota 28 (punto 50), e Evonik Degussa/Commissione e Consiglio, cit. alla nota 33 (punto 39).
35 – V., in tal senso, sentenza Pupino, cit. alla nota 11 (punto 46, in uno con i punti 44 e 45). V. anche ordinanza del Bundesverfassungsgericht (Germania) 26 febbraio 1969, causa 2 BvL 15, 23/68 (pubblicata in Neue Juristische Wochenschrift 1969, pagg. 1059 e 1061, nonché nella Raccolta delle decisioni della Corte costituzionale tedesca, BVerfGE vol. 25, pagg. 269, 286 e s.).
36 – Commissione europea dei diritti dell’uomo, decisioni 6 luglio 1976, X c. Paesi Bassi (ricorso n. 7512/76, D. R. 6, pag. 185); 6 marzo 1991, Polley c. Belgio (ricorso n. 12192/86), e 18 gennaio 1996, Bakhtiar c. Svizzera (ricorso n. 27292/95).
37 – Si ricordi che su detta domanda di estradizione la Cour d’Appel de Versailles ha reso parere sfavorevole (sentenza 19 giugno 2001) per avvenuta prescrizione, conformemente al diritto francese, dei fatti imputati all’interessato.
38 – Sentenza 12 febbraio 2008, causa C-2/06, Kempter (Racc. pag. I-411, punto 37).
39 – Sentenza 12 giugno 2008, causa C-462/05, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑4183, punto 23).
40 – V. anche sentenze della Cour de Cassation (Francia), Chambre Criminelle, 15 febbraio 2006, n. 05-86.095 (causa Zurutuza Sarasola); 12 maggio 1987, Bull. Crim. 1987, n. 194 (causa Dario Fantig), e 9 luglio 1987, Bull. Crim. 1987, n. 229 (causa Imaz-Martiarena).
41 – Art. 8, n. 1, della convenzione 1996.
42 – Sentenza 29 giugno 2006, causa C-308/04 P, SGL Carbon/Commissione (Racc. pag. I-5977, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
43 – Art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
44 – Sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C‑213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I-123, punto 338).
45 – Diversamente dalla fattispecie alla base della sentenza 28 settembre 2006, causa C‑467/04, Gasparini e a. (Racc. pag. I‑9199).
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