27.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/49
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 aprile 2011 — Clarke e a./UAMI
(Causa F-82/08) (1)
(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Art. 8 del RAA - Clausola che pone fine al contratto nel caso in cui l’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva di un concorso - Concorsi generali UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/07 - Atto che arreca pregiudizio - Principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti - Dovere di sollecitudine - Principio di buona amministrazione - Requisiti linguistici - Incompetenza dell’EPSO - Direttiva 1999/70/CE - Lavoro a tempo determinato)
2011/C 252/103
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Nicole Clarke e a. (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: I. de Medrano Caballero, agente, assistito dall’avv. D. Waelbroeck)
Oggetto
Da un lato, dichiarare la nullità della clausola dei contratti dei ricorrenti che prevede la risoluzione automatica qualora questi ultimi non vengano iscritti nell’elenco di riserva del primo concorso generale relativo alle loro funzioni. Dall’altro, dichiarare che i concorsi UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/02 non avranno alcuna incidenza sui contratti dei ricorrenti, o annullare tali concorsi. Inoltre, condannare l’UAMI a risarcire il danno morale causato ai ricorrenti.
Dispositivo
1)
La decisione del direttore dell’Ufficio del personale dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 dicembre 2007, e la decisione dell’UAMI 7 marzo 2008, nella parte in cui quest’ultima ha respinto le domande, rispettivamente, delle Clarke, Papathanasiou e Periañez-González dirette ad ottenere che la clausola di risoluzione contenuta nel loro contratto di agente temporaneo non sia applicata relativamente ai concorsi UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/07, sono annullate.
2)
L’UAMI è condannato al risarcimento dei danni subiti da ciascuno dei ricorrenti per un importo pari a EUR 2 000.
3)
Il ricorso, per il resto, è respinto.
4)
L’UAMI sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dai ricorrenti.
(1) GU C 19 del 24.01.2009, pag. 38.
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