27.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 123/28
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013 — Christoph e a./Commissione
(Causa F-63/08) (1)
(Funzione pubblica - Personale non permanente - Articoli 2, 3 bis e 3 ter del RAA - Agenti temporanei - Agenti contrattuali - Agenti contrattuali ausiliari - Durata del contratto - Articoli 8 e 88 del RAA - Decisione della Commissione del 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione - Direttiva 1999/70/CE - Applicabilità alle istituzioni)
2013/C 123/50
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eugen Christoph e a. (Leggiuno, Italia) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti, successivamente M. Bauer e J. Herrmann, agenti)
Oggetto
Annullamento delle decisioni che fissano le condizioni di assunzione dei ricorrenti, nella parte in cui la durata del loro contratto o della proroga di quest’ultimo è limitata a tempo determinato
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
I ricorrenti sopportano le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.
(1) GU C 247 del 27.9.2008, pag. 25.
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