8.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 64/70
Ricorso proposto il 18 gennaio 2008 — Rosenbaum/Commissione
(Causa F-9/08)
(2008/C 64/115)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Germania) (rappresentante: H.-J. Rüber, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della convenuta di inquadrare il ricorrente, al momento della sua assunzione, nel grado AD 6, scatto 2.
Conclusioni del ricorrente
—
Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea 13 febbraio 2007, avente ad oggetto l'inquadramento del ricorrente nel grado AD 6, scatto 2;
—
accertare che l'assunzione deve avvenire con inquadramento nel grado AD 9;
—
in subordine, accertare che l'assunzione deve avvenire con inquadramento nel grado AD 8;
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in via ulteriormente subordinata, accertare che l'assunzione deve avvenire con inquadramento nel grado AD 7;
—
condannare la convenuta a porre il ricorrente in una situazione finanziaria uguale a quella in cui si sarebbe trovato nel caso di corretto inquadramento;
—
condannare la convenuta alle spese.
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