2.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 103/20
Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — UEFA/Commissione
(Causa T-55/08) (1)
(Diffusione radiotelevisiva - Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE - Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro - Campionato europeo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario - Motivazione - Artt. 49 CE e 86 CE - Diritto di proprietà)
2011/C 103/34
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Union des associations européennes de football (UEFA) (Nyon, Svizzera) (rappresentanti: A. Bell, K. Learoyd, solicitors, D. Anderson, QC, e B. Keane, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Benyon e E. Montaguti, agenti, assistiti da J. Flynn, QC, e M. Lester, barrister)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, agente, assistito da J. Stuyck, avvocato); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer e V. Jackson, successivamente S. Behzadi-Spencer e L. Seeboruth, agenti, assistiti da T. de la Mare e B. Kennelly, barristers)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Union des associations européennes de football (UEFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 107 del 26.4.2008.
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