29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/34
Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010 — Polonia/ Commissione
(Causa T-69/08) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2001/18/CE - Disposizioni nazionali che derogano ad una misura di armonizzazione - Decisione di rigetto della Commissione - Mancata notifica entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 95, n. 6, primo comma, CE)
2011/C 30/60
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, successivamente M. Dowgielewicz, B. Majczyna e M. Jarosz, e infine M. Szpunar, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, C. Zadra e K. Herrmann, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente); Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e M. Tassopoulou, agenti); e Repubblica d’Austria (rappresentanti: inizialmente E. Riedl, successivamente E. Riedl e C. Pesendorfer, e infine E. Riedl, C. Pesendorfer, G. Hesse e M. Fruhmann, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2007, 2008/62/CE, relativa agli articoli 111 e 172 del progetto di legge polacco sugli organismi geneticamente modificati, notificati dalla Repubblica di Polonia a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, CE in deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU 2008, L 16, pag. 17)
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione 12 ottobre 2007, 2008/62/CE, relativa agli articoli 111 e 172 del progetto di legge polacco sugli organismi geneticamente modificati, notificati dalla Repubblica di Polonia a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE in deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è annullata.
2)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.
3)
La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica e la Repubblica d’Austria sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 92 del 12.4.2008.
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